Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35567/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, esercente attività di bar-gelateria, e i soci impugnavano avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d’impresa ai fini IVA e IRAP e, per i soci, ai fini IRPEF, recuperando maggiori imposte e maggiori quote di reddito imputate. In primo grado i contribuenti avevano ottenuto accoglimento, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo l’accertamento induttivo/analitico-induttivo fondato sull’inattendibilità delle scritture contabili e, in particolare, sulla irregolare tenuta dell’inventario di magazzino. In Cassazione i ricorrenti deducevano tre censure: (1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e incomprensibile, con riferimento alla qualificazione del metodo accertativo e a circostanze ritenute estranee alla lite; (2) omessa pronuncia sulle contestazioni mosse alla ricostruzione del maggior reddito e, in sostanza, mancato esame delle critiche tecniche rivolte al pvc e ai calcoli dell’Ufficio; (3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti per l’accertamento induttivo puro e che gli elementi utilizzati non fossero idonei.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha affermato che la CTR aveva spiegato in modo intelligibile la propria decisione, chiarendo sia la legittimità dell’accertamento induttivo per la carenza dell’inventario di magazzino, sia il concreto ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti, sia la correttezza del metodo di calcolo adottato. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque deciso nel merito della rettifica; le doglianze dei contribuenti si risolvevano semmai in contestazioni sulla motivazione e sulla valutazione del fatto, non deducibili nei termini prospettati. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non si confrontava con la motivazione della CTR; ha comunque ribadito che l’omessa tenuta del registro degli inventari legittima l’accertamento induttivo e che, nel caso concreto, l’Ufficio non aveva fatto leva su semplici presunzioni supersemplici, ma su presunzioni dotate di gravità e precisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia; la Corte esclude che ricorressero tali vizi

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficientemente intellegibile

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude la sua violazione perché la decisione impugnata esponeva la ratio decidendi

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l’accertamento induttivo in presenza di inattendibilità delle scritture; l’omessa tenuta dell’inventario di magazzino lo rende legittimo, anche in forma pura

  • art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973

    la mancata regolare tenuta del registro/inventario di magazzino integra una grave irregolarità idonea a giustificare l’accertamento induttivo

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici utilizzabili nel ragionamento dell’Ufficio e valorizzato dalla CTR

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la CTR ha ritenuto che nel caso concreto tali requisiti fossero integrati

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte afferma che la CTR aveva invece deciso sul merito della controversia

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis è evocato per distinguere l’omessa pronuncia dall’omesso esame di fatti decisivi; la doglianza è ritenuta, al più, un attacco alla sufficienza della motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non autosufficiente e non confrontata con la sentenza impugnata

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente

Massime di principio

  • La mancata o irregolare tenuta dell’inventario di magazzino può rendere inattendibili le scritture contabili e legittimare l’accertamento induttivo, anche nella forma analitico-induttiva o, nei casi previsti, in quella pura.
  • Quando il giudice di merito esplicita la ragione della decisione e richiama gli elementi posti a base dell’accertamento, non si è in presenza di motivazione apparente solo perché la parte ne contesti la correttezza o la condivisibilità.
  • L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione; se la decisione sul punto c’è, la doglianza può semmai tradursi in critica alla motivazione o all’omesso esame di fatti, non in violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e rispettare l’autosufficienza, soprattutto quando si invoca un vizio della motivazione o la violazione di norme sull’accertamento tributario.
  • L’accertamento fondato su presunzioni è legittimo se gli elementi valorizzati dal giudice presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la mera contestazione del metodo adottato non basta a demolire la ripresa se la CTR ha accertato la congruità degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.