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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31245/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Nel 2010 il danneggiato aveva convenuto in giudizio il conducente dell'altro veicolo e la relativa impresa di assicurazione chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un incidente stradale. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato l'effettivo verificarsi del sinistro; la corte d'appello aveva confermato il rigetto reputando inattendibile l'unico teste presente, confuse le sue dichiarazioni e incoerente/contraddittoria la descrizione della dinamica contenuta nell'atto di citazione. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: i primi due contestavano la valutazione delle prove e il giudizio di inattendibilità del testimone; il terzo denunciava formalmente l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avrebbe completamente trascurato il modello CAI sottoscritto da entrambe le parti. La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per difetti di produzione/documentazione nel fascicolo del ricorrente (mancanza della copia autentica della sentenza impugnata, della relata di notifica del ricorso e della sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità all'originale degli atti da originale digitale).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha inoltre osservato, solo ad abundantiam, che i primi due motivi sarebbero stati comunque manifestamente inammissibili perché diretti a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l'apprezzamento di inattendibilità del testimone, riservati al giudice di merito. Quanto al terzo motivo, la censura è stata ritenuta infondata perché il modello CAI era stato effettivamente esaminato dalla corte d'appello, che ne aveva valorizzato le contraddizioni rispetto alle dichiarazioni della vittima e il sospetto sulle modalità di compilazione e consegna; la relativa valutazione rientrava nei poteri del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

    in caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando nel fascicolo del ricorrente manchino gli atti indispensabili richiesti dalla disciplina processuale, come la copia autentica della sentenza impugnata e la relata di notifica del ricorso, oltre alla regolare attestazione di conformità degli atti prodotti da originale digitale.
  • Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni sono, di regola, inammissibili in cassazione, perché attengono al merito della controversia e non al sindacato di legittimità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il documento o il fatto dedotto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche solo implicitamente, e la censura miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • La valutazione delle contraddizioni tra prova documentale e prova testimoniale, nonché il giudizio di affidabilità del documento alla luce di tali contraddizioni, rientrano nei poteri del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieRC autoProveImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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