Cassazione Penale, Sentenza n. 25995/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie fallimentari richiamate (art. 216 ultimo comma legge fallimentare), eliminando tali pene. La condanna principale e la misura detentiva concordata (due anni, sospesa) sono rimaste inalterate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per errata applicazione delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità a esercitare uffici direttivi di qualsiasi impresa per la durata di anni due) irrogate al di fuori dell'accordo ex art. 444 c.p.p., nonostante la pena principale concordata e applicata (reclusione di anni due, condizionalmente sospesa) non superi il limite di due anni previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura dell'accordo tra le parti per l'applicazione della pena (patteggiamento); disciplina il processo di definizione della pena concordata.
art. 445 comma 1 cod. proc. pen.
«La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale»
Se la pena concordata ex art. 444 non supera i due anni, il giudice non può applicare pene accessorie né misure di sicurezza (salvo l'eccezione della confisca nei casi di cui all'art. 240 c.p.). Questo divieto impedisce l'irrogazione di pene accessorie non comprese nell'ambito della deroga prevista.
art. 216 ultimo comma legge fallimentare
Norma che prevede specifiche pene accessorie in caso di reati fallimentari (es. inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e divieto di ricoprire uffici direttivi). Nella fattispecie tali pene accessorie sono state erroneamente applicate nonostante il limite di cui all'art. 445 c.p.p.
art. 240 cod. pen.
Prevede i casi di confisca che costituiscono eccezione al divieto di applicare misure e pene accessorie nella sentenza di cui all'art. 444 quando la pena non supera i due anni.
Massime di principio
- Quando la pena concordata ex art. 444 c.p.p. non supera i due anni di reclusione, il giudice non può applicare pene accessorie né misure di sicurezza (salvo la confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.).
- L'applicazione errata di pene accessorie in un patteggiamento con pena ≤2 anni può essere impugnata con successo e portare all'annullamento senza rinvio della sola statuizione relativa alle pene accessorie.
- I giudici devono verificare, prima di irrogare accessori, la compatibilità con il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p.; l'omissione di tale verifica costituisce motivo di annullamento parziale della sentenza.
- La confisca resta l'unica misura eccezionale che può essere disposta anche quando la pena concordata non supera i due anni, ma solo nei casi espressamente previsti dall'art. 240 c.p.
- In presenza di reati che prevedono pene accessorie specifiche (es. norme fallimentari), occorre assicurarsi che l'applicazione di tali accessori non confligga con le limitazioni procedurali previste per il patteggiamento.
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