Sentenza n. 1444/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n.49 del 2 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, accompagnando tale statuizione con considerazioni sul merito della controversia
Esito
Favorevole al resistente (società appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una deliberazione del Consiglio comunale con la quale era stata annullata una precedente deliberazione concernente una transazione relativa al pagamento delle somme dovute per lo smaltimento dei rifiuti presso l'impianto privato, a partire dal 2009. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ma aveva altresì formulato considerazioni sulla perfezione della transazione, sulla rilevanza della forma scritta e sull'asserita assenza di discrezionalità del Comune nella determinazione del compenso. Il Comune ha appellato la sentenza limitatamente a tali statuizioni ulteriori, deducendo error in iudicando, carenza e perplessità della motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà, erronea applicazione delle norme e dei principi di diritto, erronea rappresentazione e travisamento dei fatti. Secondo l'appellante, le considerazioni di merito avrebbero potuto formare un giudicato interno e interferire con i giudizi pendenti dinanzi al giudice civile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto erronea la premessa secondo cui le considerazioni di merito contenute in una sentenza declinatoria della giurisdizione possano produrre un giudicato interno o interferire con i giudizi pendenti dinanzi al giudice ordinario. Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, la relativa pronuncia definisce in rito il giudizio davanti a quel giudice e comporta la perdita della potestas iudicandi sulla controversia. Le eventuali statuizioni ulteriori sul merito devono pertanto essere considerate tamquam non essent: sono meramente apparenti, non sono suscettibili di passare in giudicato e le questioni potranno essere integralmente riproposte davanti al giudice munito di giurisdizione, senza preclusioni. Le spese del grado di appello sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Il testo richiama, in termini generali, il meccanismo di prosecuzione o riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, ma non indica espressamente la disposizione.
art. 1967 c.c.
La norma era stata richiamata dal TAR con riguardo alla forma della transazione; il Consiglio di Stato non decide tale questione di merito, ritenendo le relative statuizioni tamquam non essent.
art. 2909 c.c.
Il principio dell'autorità della cosa giudicata è richiamato solo implicitamente nel negare che le statuizioni di merito contenute in una pronuncia declinatoria della giurisdizione possano passare in giudicato.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, la pronuncia è definitoria in rito rispetto al giudizio davanti a esso e comporta la perdita della potestas iudicandi sulla controversia.
- Le eventuali statuizioni sul merito contenute in una sentenza che declina la giurisdizione sono meramente apparenti, devono essere considerate tamquam non essent e non sono suscettibili di passare in giudicato.
- Le questioni di merito eventualmente affrontate dal giudice privo di giurisdizione possono essere integralmente riproposte davanti al giudice munito di giurisdizione, senza preclusioni né interferenze derivanti dalla sentenza declinatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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