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Sentenza

Sentenza n. 5471/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento a seguito di Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario: - della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna – Direzione generale cura della persona salute e welfare, ivi compreso l''Allegato – Parte integrante 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202302305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di determinazione e ripiano relativi al meccanismo del payback sanitario, inclusa la determinazione della Regione Emilia-Romagna, nonché decreti ministeriali e accordo Stato-Regioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, domanda di annullamento degli atti relativi al meccanismo del payback, deducendone profili di illegittimità non ulteriormente specificati nella sentenza. Nel corso del giudizio, il 20 gennaio 2026, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato la quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento della quota ridotta non soddisfa la pretesa demolitoria originaria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il versamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, poiché è venuta meno per la ricorrente l'utilità concreta della sentenza. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano

    La disposizione è richiamata quale base normativa del pagamento ridotto effettuato dalla ricorrente; tale pagamento determina la sopravvenuta inutilità della pronuncia, ma non integra una satisfazione della domanda di annullamento né una cessazione della materia del contendere.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell'oggetto della domanda in modo satisfattivo, quale può derivare dall'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato; il pagamento o altro comportamento del ricorrente che non soddisfi la pretesa demolitoria non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere.
  • Quando il ricorrente, dopo avere impugnato un atto per ottenere l'annullamento e l'eliminazione integrale dei suoi effetti, esegue spontaneamente una prestazione prevista da una disciplina sopravvenuta, il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se tale comportamento rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando l'utilità perseguita con l'azione di annullamento non sia stata formalmente soddisfatta dall'amministrazione, purché la condotta successiva della parte renda concretamente inutilizzabile o priva di utilità la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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