Ordinanza n. 872/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della Determina n. 20 del 18.02.2026, con la quale A.S.P. Delia Repetto ha aggiudicato a Dussmann Service S.r.l. la gara avente ad oggetto il “SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DELIA REPETTO”; - della Determina n. 34 del 19.03.2026, con la quale A.S.P. Delia Repetto, a seguito della verifica dei requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario, ha confermato l’aggiudicazione della gara de qua a Dussmann Service S.r.l.; - della nota prot. n. 122 del 19.02.2026, con cui A.S.P. Delia Repetto ha comunicato a CIRFOOD l’aggiudicazione del servizio per cui è causa a Dussmann Service; - del verbale della seduta pubblica del Seggio di gara del 25.11.2025 delle ore 9.00, durante la quale è stata verificata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti; - di tutti i verbali di gara tra cui il verbale della seduta riservata del 25.11.2025 delle ore 10.10, durante la quale la Commissione Giudicatrice ha valutato le offerte progettuali degli operatori economici concorrenti e in seduta pubblica ha attribuito i punteggi economici, che è peraltro incompleto dell’allegato contenente i giudizi dei Commissari; - dei verbali, se esistenti e comunque allo stato ignoti alla ricorrente, con cui l’Ente committente ha verificato la congruità del costo del lavoro e dell’offerta di Dussmann, nonché del verbale, sempre ignoto, che attesta che l’Ente abbia verificato i requisiti di capacità tecnica ed economica in capo all’aggiudicataria; - della nota prot. n. 00000223/00 del 19.03.2026 di A.S.P. Delia Repetto, nella parte in cui, in violazione del combinato disposto degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., non ha reso disponibile a CIRFOOD tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti del 20.02.2026; - della nota prot. n. 00000254/00 del 26.03.2026 di A.S.P. Delia Repetto, nella parte in cui, in violazione del combinato disposto degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., non ha reso disponibile a CIRFOOD tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti del 23.03.2026; - della nota prot. n. 00000268/00 del 31.03.2026 di A.S.P. Delia Repetto, nella parte in cui, in violazione del combinato disposto degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., non ha reso disponibile a CIRFOOD tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti del 27.03.2026; - della nota prot. n. 00000271/00 dell’1.04.2026 di A.S.P. Delia Repetto, nella parte in cui, in violazione del combinato disposto degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., non ha reso disponibile a CIRFOOD tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti del 27.03.2026; - della Determina n. 124 del 20.10.2025, con cui A.S.P. Delia Repetto ha avviato il procedimento per l’affidamento del “servizio di ristorazione per gli utenti e gli ospiti dei vari servizi di ASP attraverso gara a procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023”; - del provvedimento ignoto acquisito al prot. n. 00000221/00 del 19.0.3.2026 con il quale l’ASP Repetto pare abbia proceduto alla conclusione dei controlli; - della Determina n. 61 del 28.01.2026 emessa dall’Unione Comuni del Sorbara che approva i verbali di valutazione delle offerte tecniche redatto dalla Commissione di gara contenente altresì la proposta di aggiudicazione a favore di Dussmann Service S.r.l.; E, PER QUANTO OCCORRER POSSA, - del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico, del capitolato speciale d’appalto, nonché di ogni documento a questi allegato; - della Determina n. 657 del 24.11.2025, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; -di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, PER LA DECLARATORIA di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio tra l’Amministrazione e Dussmann Service S.r.l., NONCHE’ PER LA CADUCAZIONE/INEFFICACIA ex tunc o, in subordinata ipotesi, ex nunc della parte di rapporto contrattuale ancora da eseguire, sempre nel caso in cui, nelle more del presente giudizio, l’Amministrazione dovesse stipulare il contratto di concessione con la Dussmann Service S.r.l. e per l'ostensione dei seguenti atti di gara: - gli allegati al verbale n. 2 del 25.11.2025 della Commissione di gara, ove sono formalizzati i giudizi dei singoli Commissari, in specie: “- verbale del seggio di gara (allegato A); - scheda di valutazione predisposta dal servizio segreteria (allegato B); - moduli schede individuali di valutazione offerte tecniche predisposte dai singoli commissari (allegati B1, B2, B3); - tabella riepilogativa finale (allegato C); - riepilogo Intercent-ER (allegato D)”; - la copia dei chiarimenti forniti da Dussmann Service S.r.l. acquisiti agli atti di A.S.P. al prot. n. 00000205/00 del 16.03.2026 afferenti all’offerta economica in materia di costo della manodopera richiamati nella Determina n. 34 del 19.03.2026 dell’A.S.P. Repetto; - la copia della richiesta di chiarimenti sul costo del lavoro trasmessa dall’A.S.P. Repetto a Dussmann; - la copia, se esistente, del verbale attestante il giudizio di congruità del costo del lavoro di Dussmann; - la copia, se esistente, del verbale con cui l’A.S.P. Repetto ha attestato la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo a Dussmann Service S.r.l., nonché la documentazione trasmessa a comprova dal suddetto operatore; - la copia, se esistenti, di tutti gli allegati all’offerta tecnica di Dussmann, qualora ve ne siano ulteriori rispetto a quello delle attrezzature già trasmesso; - la copia di ogni altro atto, eventualmente anche predisposto da terzi, comunque utilizzato e/o anche solo richiamato in sede di vaglio delle offerte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla domanda di accesso, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente in udienza. Non risultano decise nel merito le censure relative agli atti di gara e all'aggiudicazione, né la domanda cautelare, alla quale la società aveva rinunciato. Le spese della fase sono state compensate.
Atto impugnato: atti di aggiudicazione e conferma dell'aggiudicazione di una gara per il servizio di ristorazione, nonché dinieghi o limitazioni all'accesso alla documentazione di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione del servizio di ristorazione disposta in favore di altro operatore economico, la successiva conferma dell'aggiudicazione all'esito della verifica dei requisiti, i verbali di gara, gli atti relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, le verifiche di congruità del costo del lavoro e dell'offerta, nonché gli atti relativi al possesso dei requisiti dell'aggiudicataria. Ha inoltre contestato le note con cui l'amministrazione non avrebbe osteso integralmente la documentazione richiesta con istanze di accesso agli atti di gara e ha chiesto l'ostensione di ulteriori documenti, inclusi gli allegati ai verbali della commissione, i chiarimenti sul costo della manodopera, gli atti di verifica dei requisiti e gli eventuali ulteriori allegati all'offerta tecnica dell'aggiudicataria. In occasione dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza cautelare, alla quale la società aveva rinunciato, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di accesso.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell'obbligo di ostensione della documentazione di gara; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'accesso agli atti delle procedure di affidamento; la questione è stata dichiarata priva di interesse sopravvenuto senza esame del merito.
art. 116 c.p.a.
Richiamato per la domanda giudiziale di accesso; il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse su tale domanda.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato nell'atto di avvio della procedura quale disciplina della procedura aperta; non è stato oggetto di esame nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di accesso comporta la declaratoria di improcedibilità, o comunque di sopravvenuta carenza di interesse, di tale domanda, senza necessità di esaminarne il merito.
- Quando una pronuncia si limita a definire la domanda di accesso per sopravvenuta carenza di interesse, le censure relative agli atti sostanziali impugnati e all'aggiudicazione restano non decise, salvo diversa statuizione espressa.
- In assenza di una decisione di merito sulla domanda di accesso, le spese della relativa fase possono essere compensate dal giudice.
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