Cassazione Civile, Ordinanza n. 20346/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
La controversia riguarda il corretto inquadramento di alcune dipendenti comunali, passate alle dipendenze dell'ente in forza della soppressione dei patronati scolastici. Le lavoratrici avevano ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento del diritto all'inquadramento nella Categoria D, posizione economica D2, anziché nella Categoria C, posizione economica C1, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere le lavoratrici assunte come segretarie econome, mentre sarebbero state inquadrate come istruttori ai servizi di assistenza scolastica; 2) violazione dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 45 d.lgs. n. 80 del 1998, deducendo la prescrizione dei diritti azionati e la decadenza per mancata proposizione delle domande davanti al giudice amministrativo entro il termine indicato dalla legge; 3) violazione del d.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. H, e dell'allegato A, contestando che la qualifica di segretario economo comportasse la settima qualifica funzionale anche per i dipendenti di enti locali diversi dalle comunità montane.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo accertamento di fatto sul profilo professionale delle lavoratrici, questione peraltro non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava soprattutto le mansioni di fatto svolte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni di prescrizione e decadenza non trattate nei precedenti gradi di merito e non adeguatamente dedotte come già prospettate; in ogni caso la decadenza invocata per il processo amministrativo non era applicabile, essendo stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, sulla base del dato testuale della disciplina contrattuale e del d.P.R. n. 347 del 1983, il segretario economo e il ragioniere economo vanno collocati nella settima qualifica funzionale, poi corrispondente alla Categoria D, e non nella sesta, anche se il riferimento testuale dell'art. 40, lett. H, menziona le comunità montane.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non consente di trasformare il ricorso in cassazione in una richiesta di nuovo accertamento di merito su un fatto già esaminato dal giudice di appello.
art. 112 c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare un accertamento di fatto.
art. 2946 c.c.
La prescrizione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la relativa eccezione non risulta proposta nei gradi di merito e se il ricorso non indica dove sia stata formulata.
art. 45 d.lgs. n. 80 del 1998
Il termine di decadenza per l'avvio del processo davanti alla giurisdizione amministrativa non è applicabile quando la controversia è devoluta al giudice ordinario.
art. 40, lett. H, d.P.R. n. 347 del 1983
Il riferimento al segretario e ragioniere economo delle comunità montane non esclude che i segretari e ragionieri economi di altri enti locali siano da inquadrare nella settima qualifica funzionale.
allegato "A" al d.P.R. n. 347 del 1983
Attribuisce la settima qualifica funzionale al segretario e al ragioniere economo, distinguendoli dall'istruttore amministrativo e dal ragioniere semplice, collocati nella sesta qualifica.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come vizio motivazionale o violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o di nuovo accertamento del fatto.
- Le eccezioni di prescrizione o decadenza che presuppongono accertamenti di fatto sono inammissibili in sede di legittimità se non risultano dedotte nei gradi di merito e specificamente localizzate negli atti processuali.
- La qualificazione del personale va effettuata secondo il dato testuale della disciplina applicabile e delle mansioni effettivamente svolte; ove la contrattazione o la normativa di riferimento attribuisca una determinata funzione a un profilo professionale, il relativo inquadramento segue quella previsione anche se il testo normativo richiami, in un inciso, una particolare categoria di enti.
- Quando un orientamento di legittimità è consolidato, la sentenza che vi si conforma è immune da censura per violazione di legge sulla medesima questione interpretativa.
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