Cassazione Penale, Sentenza n. 13788/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (fatto del 4/02/2016) pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno e confermata dalla Corte d'Appello di Ancona (21/01/2021). Ha sollevato tre motivi: 1) violazione della ripartizione dell'onere della prova e dell'art. 603 c.p.p., nullità e inattendibilità dell'accertamento alcolemico per mancanza di prova dell'omologazione e delle revisioni periodiche dello strumento e violazione dei diritti di difesa (artt. 24 e 111 Cost.); 2) violazione degli artt. 178 e 360 c.p.p., e della disciplina sulla assistenza del difensore al momento dell'esecuzione dell'alcoltest (114 disp. att.), con censura di illogicità della motivazione; 3) violazione del decreto ministeriale n. 196/1990 in relazione all'applicazione del margine di errore del 16% nella lettura dello scarto tipo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ritenendo che il termine di prescrizione massimo (cinque anni dal fatto del 4/02/2016) sia spirato il 4/02/2021, successivamente alla sentenza impugnata (21/01/2021). Per questo motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle doglianze sull'accertamento alcolemico o su eventuali nullità procedurali. Non sono state ritenute sussistenti le condizioni per dichiarare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.; la decisione è motivata con procedimento semplificato e richiamo a consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude l'esame di nullità quando sia intervenuta causa estintiva.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Regola l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha applicato questa norma dichiarando estinto il reato intervenuto dopo la sentenza impugnata e perciò ha annullato senza rinvio la sentenza senza esaminare le censure di merito.
art. 603 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in tema di ripartizione dell'onere della prova in appello; la Cassazione non si è pronunziata nel merito in relazione a questa norma perché ha ritenuto prevalente la causa estintiva della prescrizione.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati come garanzie del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte osserva che, pur essendo tali diritti rilevanti, non è necessario né compatibile esaminare le relative doglianze quando il reato è estinto per prescrizione.
artt. 178 e 360 cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi in cassazione e ai rapporti con le disposizioni applicabili; sono state indicate dal ricorrente come base delle censure ma la Cassazione non le ha esaminate nel merito in ragione della prescrizione.
114 disp. att. cod. proc. pen.
Rinvocata in relazione al diritto del difensore di assistere l'imputato durante l'esecuzione dell'alcoltest; la Corte non ha risolto la questione nel merito a causa dell'intervenuta prescrizione.
decreto ministeriale n. 196 del 1990
Richiamato dal ricorrente per la corretta applicazione del margine di errore del 16% nella lettura dello scarto-tipo; la Corte non ha valutato la fondatezza della censura essendo invece intervenuta l'estinzione del reato.
art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la firma del provvedimento quando il Presidente è impedito; nel verbale finale il provvedimento è stato firmato dal consigliere più anziano in applicazione di tale disposizione.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, è intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione) maturata dopo la sentenza impugnata e prima della decisione della Cassazione, la Corte può dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio la sentenza senza esaminare le censure di merito.
- L'intervenuta estinzione del reato rende ininfluente, ai fini della decisione finale, l'esistenza di nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata: tali questioni non vanno necessariamente valutate in sede di legittimità quando prevale l'immediatezza dell'applicazione della causa estintiva.
- La pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. richiede che emergano elementi tali da imporre un accertamento di merito contrario alla colpevolezza; in assenza di evidenze chiare la Corte può limitarsi a dichiarare l'estinzione per prescrizione senza assolvere.
- Le doglianze tecniche sull'attendibilità degli accertamenti (omologazione strumenti, margini di errore, assistenza del difensore) restano valide come argomentazioni di difesa, ma il loro esame può risultare precluso se nel frattempo è maturata la prescrizione.
- Per chi si trovi nella stessa fattispecie, è importante calcolare tempestivamente i termini di prescrizione e valutare l'opportunità di impugnare: la prescrizione può determinare un risultato favorevole anche se le censure sui vizi processuali non siano state integralmente accoglibili.
- La giurisprudenza di legittimità ammette la motivazione semplificata quando si applicano principi consolidati e la questione principale è l'intervenuta estinzione del reato; ciò comporta che la decisione possa limitarsi all'accertamento della prescrizione.
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