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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45826/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (26/02/2024) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando Cappiello per il delitto di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio colposo in incidente stradale). Il ricorrente contestava: 1) la ricostruzione della dinamica dell'incidente (presenza di veicoli/pedoni, punto di attraversamento, velocità del motociclo, sussistenza di un sorpasso a destra); 2) la non valutazione o errata valutazione delle conclusioni del consulente tecnico della difesa (ing. De Orsi) circa la velocità stimata (30-35 km/h) e la natura dell'urto; 3) la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 5, n.3 (sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale) e la qualificazione della manovra come mero superamento; 4) omissione di motivazione sui motivi aggiunti riguardanti il concorso di colpa della vittima (art. 190 CdS) e la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7; 5) vizio di motivazione sul nesso di causalità (giudizio controfattuale) e sulla misura delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) ritenute in misura inferiore al massimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi motivi (travisamento della prova) inammissibili o manifestamente infondati perché tentativo di riedizione dei fatti già valutati dal merito e privo di specificità rispetto alla motivazione impugnata; ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato le riprese video, le dichiarazioni testimoniali e i rilievi tecnici, motivando il dissenso rispetto al consulente di parte. Ha ritenuto fondata l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 5, n.3, poiché il sorpasso è stato eseguito in prossimità dell'attraversamento pedonale e dopo che i veicoli davanti avevano rallentato; ha escluso la qualificazione della manovra come lecita 'marcia per file parallele' o mero superamento. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi ai motivi aggiunti per tardività e per mancanza dei presupposti di ammissibilità. Sul nesso di causalità la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito basata sul paradigma indiziario e sul ragionamento controfattuale. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto corretta la valutazione delle attenuanti generiche in misura non massima, motivata con fatti negativi (pregresse condotte in stato di ebbrezza e mancanza di resipiscenza). Esito pratico: viene confermata la condanna d'appello; pena rideterminata in anni 4 di reclusione con revoca della patente e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni (provvedimenti già fissati dalla Corte d'Appello).

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio colposo stradale; la Corte ha applicato le aggravanti e attenuanti previste, in particolare l'aggravante del comma 5 n.3 quando il sorpasso è compiuto in corrispondenza di un attraversamento pedonale (anche se non esattamente sulle strisce, ma nelle vicinanze e con veicoli rallentati).

  • art. 589-bis, comma 5, n. 3 cod. pen.

    Aggravante per il conducente che, effettuando un sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea continua, cagiona per colpa la morte: la Corte ha interpretato la norma come applicabile anche al sorpasso effettuato in prossimità delle strisce quando i veicoli davanti hanno rallentato per consentire l'attraversamento.

  • art. 589-bis, comma 7 cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale (relativa all'evento stradale) evocata dal ricorrente ma non accolta per carenza di prova o per tardività della deduzione; la Corte di merito ha implicitamente valutato e respinto l'aspirazione all'attenuante.

  • art. 148 Cod. Strada (d.lgs. 30/04/1992 n.285)

    Disciplina il sorpasso: regola generale che il sorpasso si effettua a sinistra, con elencazione delle eccezioni (comma 7 e altri); il sorpasso a destra è vietato salvo ipotesi tassative (es. veicolo che segnala svolta a sinistra). La Corte ha ritenuto che il sorpasso a destra di Cappiello fosse vietato e pericoloso, integrando la violazione del Codice della Strada.

  • art. 141 e art. 148 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285

    Richiamate come norme violate (moderazione della velocità, regole sul sorpasso); la Corte ha ritenuto che il conducente non abbia moderato la velocità e abbia effettuato un sorpasso vietato.

  • art. 190 Cod. Strada

    Regola sul comportamento del pedone e possibile concorso di colpa: la difesa aveva invocato il concorso di colpa della vittima, ma la deduzione è stata in gran parte tardiva e non decisiva per rimettere in discussione la responsabilità dell'imputato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha riconosciuto attenuanti generiche ma in misura non massima, motivando la riduzione con elementi negativi della personalità e del comportamento del condannato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: richiamati come riferimento per la dosimetria della pena, distinta dall'applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis).

  • art. 144 Cod. Strada

    Norma sulla marcia per file parallele: la Corte ha escluso che nel caso si fosse applicabile la disciplina della marcia per file parallele (richiesta dalla difesa) perché non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 144.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Regola processuale richiamata per indicare i limiti del ricorso per cassazione relativo a travisamento della prova e omissione di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e non specifiche ai sensi di tale norma.

  • art. 585 e art. 581 c.p.p.

    Norme processuali sull'impugnazione e sui motivi aggiunti: la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti che introducevano censure non tempestive o non compatibili con l'originario atto di gravame.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede i fatti: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo che sussista un travisamento palese o l'uso di elementi di fatto inesistenti.
  • Il vizio di "travisamento della prova" richiede la dimostrazione che il giudice abbia fondato la decisione su dati probatori inesistenti o manifestamente divergenti dai risultati reali; semplici alternative ricostruttive non sono ammesse in cassazione.
  • L'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 5, n.3 può trovare applicazione non solo quando il sorpasso avviene esattamente sulle strisce, ma anche se il sorpasso è compiuto in prossimità dell'attraversamento e dopo che veicoli davanti hanno rallentato per consentire l'attraversamento.
  • Il sorpasso a destra è in principio vietato dall'art. 148 Cod. Strada, salvo ipotesi tassative; chi contesta la qualificazione della manovra come sorpasso deve provare condizioni fattuali che legittimino l'eccezione (es. segnalazione di svolta del veicolo sorpassato, marcia per file parallele autorizzata).
  • I consulenti tecnici di parte possono essere disattesi dal giudice del merito se le loro conclusioni confliggono con altri elementi istruttori (video, rilievi, testimonianze); il giudice deve motivare sinteticamente il dissenso ma tale motivazione è sindacabile in cassazione solo se illogica o assente.
  • I motivi aggiunti in appello devono essere tempestivi e coerenti con l'originario atto di gravame; deduzioni tardive o non pertinenti possono essere dichiarate inammissibili.
  • Nel giudizio sul nesso di causalità (giudizio controfattuale) è richiesto un ragionamento probatorio che raggiunga elevata credibilità logica: non basta un'asserzione astratta sul comportamento corretto che avrebbe evitato l'evento.
  • La valutazione sulla misura delle attenuanti generiche è discrezionale; il giudice può concederle in misura inferiore al massimo se emergono elementi negativi rilevanti (pregresse condotte, mancata resipiscenza) e deve motivare la scelta.

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