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Ordinanza

Ordinanza n. 3345/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Faleria avente ad oggetto “Rigetto della domanda di autorizzazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico”, pratica sportello unico per l’edilizia n. 1487/2026, del 18 febbraio 2026; - del provvedimento della Regione Lazio avente ad oggetto “Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, della Legge n. 241/1990 per l’approvazione del progetto di un impianto agrivoltaico e opere connesse sito nel comune di Faleria (VT) denominato "Faleria FV01" della potenza in immissione pari a 1.500,00 kw e della potenza di picco pari a 1.866,24 kw. Comune di Faleria (Viterbo). Richiedente: COGEFEED SPA Rif. CDSAS-41-2026. Parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146 co. 7 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 NON favorevole”, prot. n. U0176252, del 18 febbraio 2026, in qualità di atto presupposto del Diniego; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto; - ove occorrer possa, delle norme di tutela paesaggistica relative al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 21 aprile 2021, n. 5 ove interpretate in senso pregiudizievole alla ricorrente, quanto al ricorso per motivi aggiunti, - del parere negativo adottato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale prot. n. 4755-P del 20 marzo 2026 e trasmesso alla ricorrente solo in data 25 marzo 2026; - della determinazione n. 15 del 25 marzo 2026 adottata dal Comune di Faleria avente ad oggetto “determinazione di conclusione NEGATIVA della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 Forma semplificata e modalità asincrona - per l'installazione di un impianto agrivoltaico alimentato da F.E.R. (Fonti di Energia Rinnovabile), della potenza in immissione di 1.500,00 KW e della potenza di picco pari a 1.866,24 KW”.

Giustizia amministrativa202603576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di autorizzazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, parere paesaggistico negativo e determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego del Comune di Faleria relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il parere paesaggistico non favorevole reso nell'ambito della conferenza di servizi dalla Regione Lazio e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza e la determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto di censure rivolte alla legittimità degli atti, anche in relazione alla disciplina paesaggistica del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. La ricorrente ha allegato un pregiudizio derivante dal rischio di perdita della capacità di rete assegnata.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, riservando ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso alla fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a un primo esame, le censure non facessero emergere profili di evidente illegittimità, poiché dagli atti risultava che, secondo le Linee guida allegate al PTPR, l'impianto fosse qualificabile come di grande impatto e ricadesse in area vincolata, all'interno della Valle del Treja; inoltre, la società non aveva avverato le Linee guida richiamate. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto è stato ritenuto meramente economico e quindi integralmente risarcibile, oltre che collegato a un concreto pericolo di perdita della capacità di rete non dimostrato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due amministrazioni resistenti costituite.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, della Legge n. 241/1990

    La conferenza di servizi decisoria costituisce il contesto procedimentale nel quale sono stati adottati gli atti impugnati; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004

    Parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146 co. 7 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42

    La disposizione è richiamata quale base normativa del parere paesaggistico negativo; il testo non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha applicato i relativi presupposti, escludendo, in sede di sommaria delibazione, sia profili evidenti di illegittimità sia un danno grave e irreparabile.

  • Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5

    Le Linee guida allegate al PTPR sono state valorizzate per ritenere, in sede cautelare, che l'impianto fosse di grande impatto e ricadesse in area vincolata della Valle del Treja.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando una prima delibazione degli atti e della disciplina applicabile non evidenzi profili di illegittimità immediatamente riconoscibili, senza anticipare la decisione sul merito.
  • Il requisito del periculum in mora non ricorre, di regola, quando il pregiudizio allegato abbia natura esclusivamente economica e sia integralmente ristorabile, salvo la dimostrazione di conseguenze ulteriori gravi e irreparabili.
  • Il rischio prospettato dalla perdita di una capacità di rete assegnata non integra un danno cautelare concreto e irreparabile se non è adeguatamente dimostrato nella sua effettiva sussistenza e nelle sue conseguenze.
  • Nella valutazione cautelare relativa a impianti energetici in area vincolata, il giudice può considerare, ai fini del fumus, la qualificazione dell'intervento come opera di grande impatto secondo le linee guida della pianificazione paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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