Sentenza del 07/11/2018 n. 28340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al 2002, contestando l'indebita detrazione dell'imposta derivante da operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una frode carosello con interposizione di una società cartiera. Ha denunciato, tra l'altro, la motivazione apparente della sentenza, l'errata applicazione dell'onere della prova, la rilevanza della regolarità contabile e dei pagamenti, il riferimento all'abuso del diritto e l'omessa pronuncia su una precedente sentenza della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR e ha confermato che l'Agenzia aveva provato, anche mediante presunzioni e il processo verbale di constatazione, sia la non operatività della società fornitrice sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della contribuente circa l'inserimento delle operazioni in una frode IVA. Una volta assolto tale onere dall'Amministrazione, spettava alla contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile, prova non fornita. La regolarità della contabilità e dei pagamenti non è stata ritenuta sufficiente. La contribuente è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia le spese di lite, liquidate in 10.100 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 17 della direttiva 388/77/CEE
La disciplina del diritto alla detrazione IVA deve essere applicata escludendo la detrazione quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza professionale, di partecipare a un'operazione collegata a un'evasione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18, 19, 21 e seguenti
Le norme regolano fatturazione, registrazione e detrazione dell'IVA; la detrazione non spetta per operazioni soggettivamente inesistenti quando il cessionario è consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'inesistenza sostanziale del fornitore o della frode.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi della frode e la consapevolezza, effettiva o esigibile, del contribuente. Dopo tale prova, l'onere si trasferisce al contribuente, che deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo in presenza di motivazione apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria; non ricorre quando la sentenza descrive i fatti, le contestazioni e le ragioni della decisione.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina sostanzialmente la questione proposta, anche senza rispondere analiticamente a ogni argomento utilizzato dalla parte.
Art. 23 della Costituzione
Il richiamo alla norma non ha inciso sull'esito della controversia, poiché la decisione è stata fondata sull'applicazione della disciplina IVA alle operazioni soggettivamente inesistenti e sui principi in materia di prova.
Legge n. 289 del 2002
La contribuente aveva invocato l'adesione al condono, ma tale argomento non ha determinato l'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, l'Amministrazione non deve limitarsi a dimostrare che il fornitore è una cartiera: deve fornire elementi oggettivi e specifici dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con la normale diligenza professionale, di partecipare alla frode.
- Quando l'Amministrazione assolve questo onere, il contribuente deve dimostrare concretamente di avere svolto controlli e verifiche adeguati alla propria professionalità e alle circostanze dell'operazione.
- La contabilità formalmente regolare, il pagamento tracciato delle fatture e l'assenza di un vantaggio economico anomalo non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente.
- Elementi quali prezzi anomali, fornitori privi di strutture operative, mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, mancato versamento delle imposte e dichiarazioni del titolare della cartiera possono fondare presunzioni idonee a dimostrare la frode e la conoscibilità da parte del cliente.
- Il processo verbale di constatazione può costituire una base probatoria rilevante; per contestarlo occorrono elementi specifici che ne dimostrino l'inattendibilità o il contrasto con altre prove.
- Il riferimento del giudice all'abuso del diritto non determina automaticamente la nullità della sentenza se costituisce un'argomentazione accessoria e la decisione si fonda comunque correttamente sulla disciplina delle operazioni soggettivamente inesistenti.
- Una precedente sentenza può produrre effetti di giudicato solo se riguarda le stesse parti, il medesimo rapporto e una questione effettivamente decisa; il semplice richiamo a una pronuncia relativa alla stessa società cartiera non è sufficiente.
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