Ordinanza n. 1641/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune all’ordinanza definitiva del Tribunale di Ragusa di assegnazione al creditore di somme detenute presso il Comune quale terzo pignorato
Esito
La controversia
La banca ha proposto ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Ragusa, resa in un procedimento di esecuzione presso terzi, con la quale era stata dichiarata definitivamente esecutiva l’assegnazione in suo favore di € 174.253,45, oltre alle spese della procedura esecutiva, a valere sul credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del Comune. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione comunale agli obblighi derivanti dal provvedimento giudiziario. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato la necessità di accertare se il Comune si trovi attualmente in stato di dissesto finanziario, quali siano gli estremi della relativa deliberazione e se sia stato approvato il rendiconto previsto dall’art. 256 d.lgs. 267/2000. Ha inoltre prospettato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione dell’ammissibilità del ricorso di ottemperanza relativamente a debiti comunali sorti anteriormente alla dichiarazione di dissesto.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, al Comune di Chiaramonte Gulfi e, quale parte diligente, alla ricorrente, di depositare entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza relazioni documentate sullo stato di dissesto del Comune, sugli estremi della relativa deliberazione e sull’eventuale approvazione del rendiconto ex art. 256 d.lgs. 267/2000. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026. Il giudice si è riservato di esaminare, acquisiti i chiarimenti, l’ammissibilità dell’ottemperanza rispetto a debiti sorti anteriormente alla dichiarazione di dissesto.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
questione di ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza di debiti (del Comune) sorti in data antecedente alla dichiarazione di dissesto
Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono incidere sulla decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 256 d.lgs. 267/2000
rendiconto ex art. 256 d. lgs. n. 267/2000
La disposizione è richiamata quale parametro per verificare l’eventuale approvazione del rendiconto connesso alla procedura di dissesto finanziario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria di un ente locale, l’accertamento dello stato di dissesto dell’ente e della data di insorgenza del debito costituisce una verifica istruttoria rilevante ai fini dell’ammissibilità e della concreta esperibilità dell’azione.
- Quando la definizione del giudizio di ottemperanza dipende da circostanze finanziarie e contabili dell’ente locale, il giudice può ordinare alle amministrazioni competenti e alla parte diligente di depositare relazioni documentate entro un termine perentorio.
- Prima di decidere su una questione di ammissibilità rilevata d’ufficio, il giudice deve sottoporla alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il contraddittorio scritto.
Come è indicizzato
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