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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20858/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per concorso in furto pluriaggravato, disponendo altresì la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna per concorso in furto pluriaggravato. Con l'unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in truffa, sostenendo in sostanza che la condotta iniziale ingannatoria dovesse essere sussunta sotto il paradigma dell'art. 640 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha valorizzato che, pur essendo state poste in essere inizialmente condotte ingannatorie, la fase decisiva si era risolta in un impossessamento unilaterale del bene, dopo che l'imputato si era allontanato con la scusa di controllare il denaro degli acquirenti, senza più fare ritorno. Per tale ragione il fatto è stato correttamente qualificato come furto aggravato dal mezzo fraudolento e non come truffa.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto

  • art. 625 c.p.

    richiamato quale disciplina delle aggravanti del furto pluriaggravato

  • art. 640 c.p.

    evocato solo come diversa qualificazione giuridica invocata dal ricorrente, ma esclusa dalla Corte

  • art. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323

    precedente citato per affermare che, quando tra l'atto dispositivo della vittima e l'impossessamento interviene un'azione con carattere di usurpazione unilaterale, il fatto integra furto e non truffa

Massime di principio

  • Nella distinzione tra furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa, è निर्णiva la fase risolutiva del processo causale: se l'agente realizza un impossessamento mediante un comportamento di usurpazione unilaterale, la fattispecie resta furto e non truffa, anche se la condotta iniziale abbia contenuto ingannatorio.
  • La presenza di artifizi o raggiri nella fase preparatoria non basta a integrare la truffa quando il trasferimento del bene e l'impossessamento non derivano da un effettivo atto di disposizione causalmente determinato dall'inganno, ma da un successivo impossessamento unilaterale.
  • In sede di legittimità, il motivo che si limita a prospettare una diversa qualificazione giuridica manifestamente incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • La qualificazione tra furto e truffa va effettuata guardando non solo alla condotta iniziale, ma soprattutto al momento in cui si consuma l'offesa patrimoniale e al modo in cui il bene perviene all'agente.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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