Ordinanza n. 14862/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. 56207 del 16.10.2025 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente conseguito in Romania ai fini dell'insegnamento per le seguenti classi di concorso: A-11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO; A-12 DISCIPLINE LETTERARIE nell'istruzione secondaria di I e di II grado (ex cdc A-12 e A-22);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per le classi di concorso A-11 e A-12
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata respinta l’istanza di riconoscimento della formazione professionale e del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguiti in Romania, ai fini dell’insegnamento per le classi di concorso A-11 e A-12. Nel ricorso è stato dedotto, tra l’altro, che il titolo estero della ricorrente sarebbe stato trattato diversamente rispetto a titoli apparentemente analoghi conseguiti da altri docenti, indicati nell’allegato 22 al ricorso e invece riconosciuti dall’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle ragioni del diniego e sulla diversa valutazione delle posizioni comparabili, anche alla luce del principio europeo di non discriminazione e della difficoltà di ritenere non equiparabili titoli che in precedenza siano stati considerati paragonabili.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sulle questioni preliminari né sul merito della domanda di annullamento. Ha disposto l’acquisizione di una relazione motivata dell’Amministrazione, nella quale dovranno essere precisate le ragioni del diniego e spiegata la differenza di trattamento rispetto ai docenti indicati dalla ricorrente, tenendo conto del principio europeo di non discriminazione e dei precedenti riconoscimenti di titoli apparentemente analoghi. Il Collegio si è riservato di valutare gli esiti dell’istruttoria ai sensi dell’art. 64 c.p.a. e anche ai fini della regolazione delle spese di lite. È stata fissata per il prosieguo l’udienza pubblica del 7 aprile 2027.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Il Collegio dichiara che terrà conto dell’esito degli incombenti istruttori ai fini della decisione e della valutazione processuale, nonché della regolazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero appare potenzialmente difforme rispetto a precedenti riconoscimenti di titoli apparentemente analoghi, il giudice può ordinare all’amministrazione di fornire una relazione motivata sulle ragioni della distinzione operata.
- La valutazione amministrativa dei titoli esteri deve essere verificata anche alla luce del principio europeo di non discriminazione, soprattutto quando il ricorrente deduca una disparità di trattamento rispetto a posizioni comparabili.
- L’amministrazione, per discostarsi dal precedente riconoscimento di titoli ritenuti comparabili, deve esplicitare le ragioni concrete della non equiparabilità dei titoli e delle diverse determinazioni adottate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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