Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1606/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera ATERSIR del 28 maggio 2024 che ha determinato i costi di conferimento e approvato le tariffe 2024-2025 per gli impianti minimi e intermedi, applicando i criteri regionali di scomputo dei ricavi anziché il fattore di sharing MTR-2; impugnati anche gli atti presupposti e i contratti di servizio nella parte applicativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente regolatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, gestore di termovalorizzatori qualificati come impianti minimi, ha impugnato la delibera ATERSIR deducendo, in primo luogo, che l’Agenzia avrebbe violato l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, la legge n. 481/1995 e la deliberazione ARERA n. 363/2021, nonché l’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., applicando la disciplina regionale del 2015 invece del MTR-2. In particolare, la tariffa regionale scomputava integralmente dai costi i ricavi da vendita di energia, incentivi e altri proventi, mentre il MTR-2 prevedeva il loro scomputo secondo un fattore di sharing; ciò avrebbe penalizzato gli impianti che recuperano energia e compromesso l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Ha inoltre denunciato carenza dei presupposti e sviamento. In via subordinata ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2011, nella parte in cui consentirebbe una regolazione regionale difforme da quella statale e di ARERA, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 97 e 117 Cost. Ha chiesto anche l’accertamento dell’inefficacia dei contratti di servizio stipulati o in corso di approvazione nella parte incompatibile con il MTR-2 e la conseguente applicazione di tale metodo. Ha quantificato in 3,4 milioni di euro per il 2024 e 5,8 milioni per il 2025 la differenza rispetto alle tariffe calcolate con il MTR-2, precisando tuttavia che essa avrebbe potuto essere recuperata in esercizi successivi mediante meccanismi perequativi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Ha interpretato le disposizioni MTR-2, in particolare gli artt. 4.6 e 5.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021 come modificata nel 2024, nel senso che le entrate e le tariffe da esse determinate costituiscono valori massimi e che il soggetto competente può fissare valori inferiori, purché sia preservato l’equilibrio economico-finanziario della gestione e sia assicurata coerenza con gli obiettivi programmati. In tale quadro, la disciplina regionale che impone il computo integrale di determinati ricavi non sostituisce illegittimamente il MTR-2, ma consente di determinare tariffe inferiori, non essendo il fattore di sharing qualificato come criterio inderogabile. Il TAR ha inoltre rilevato che la delibera impugnata attuava l’art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 e i criteri regionali della DGR n. 467/2015, e che la derogabilità dei valori massimi ARERA escludeva il denunciato superamento dei limiti della potestà regionale. La ricorrente non ha dimostrato un concreto squilibrio economico-finanziario né la violazione del limite costituito dal suo mantenimento: la differenza di ricavi indicata per il 2024 e il 2025 non era stata provata come perdita definitiva e poteva essere recuperata mediante i meccanismi perequativi. È stata respinta anche la censura fondata sul confronto con il servizio idrico, poiché per quel settore la regolazione ARERA non contempla la facoltà di applicare valori inferiori. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza del presupposto dell’illiceità della condotta. Spese compensate per la natura interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 4.6 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF

    In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

    Le entrate tariffarie calcolate con il MTR-2 sono massimi e possono essere ridotte se la gestione mantiene l’equilibrio economico-finanziario e la riduzione è coerente con gli obiettivi definiti.

  • art. 5.6 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF

    Le tariffe di accesso agli impianti di cui ai precedenti commi 5.1. e 5.3, risultanti dai criteri fissati dall’Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari

    Le tariffe risultanti dai criteri ARERA sono prezzi massimi; il TAR ha letto la disposizione, insieme alla facoltà espressa di predisporre valori inferiori, come compatibile con tariffe regionali più basse e con criteri di calcolo che incidano sulle componenti considerate.

  • art. 16, comma 1, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2011

    l’art. 16, comma 1, della l.r. n.23/2011 – che imponeva ad ATERSIR di definire il costo dello smaltimento da imputare a tariffa “sulla base dei criteri regionali…” definiti dalla delibera G.R. n. 467/2015.

    La norma regionale imponeva ad ATERSIR di utilizzare i criteri regionali di determinazione dei costi; secondo il TAR, la previsione resta applicabile perché compatibile con la natura massima, e quindi derogabile verso il basso, delle tariffe MTR-2.

  • art. 2, comma 17, l. 14 novembre 1995, n. 481

    In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.

    La disposizione è la base normativa per qualificare i valori tariffari determinati dall’Autorità come massimi, consentendo l’applicazione di valori inferiori nei limiti indicati dalla disciplina regolatoria.

  • art. 30 c.p.a.

    L’infondatezza delle doglianze comporta il rigetto della domanda risarcitoria, per carenza del necessario presupposto della condotta illecita.

    La domanda risarcitoria non può essere accolta in assenza di una condotta amministrativa illecita; qui tale presupposto mancava perché le censure contro la tariffa sono state respinte.

Massime di principio

  • Quando la regolazione tariffaria dell’Autorità qualifica le tariffe come valori massimi e consente espressamente al soggetto competente di predisporre valori inferiori, la disciplina regionale che conduce a tariffe più basse può restare applicabile, purché non sia dimostrata la compromissione dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e sia mantenuta la coerenza con gli obiettivi definiti.
  • La possibilità di applicare tariffe inferiori ai massimi regolatori può comportare anche una diversa incidenza delle componenti di costo e ricavo utilizzate nel calcolo, quando la disciplina regolatoria non qualifica come inderogabile il criterio di sharing e ammette valori tariffari inferiori.
  • Chi impugna una determinazione tariffaria allegando un pregiudizio all’equilibrio economico-finanziario deve fornire elementi concreti che dimostrino sia lo squilibrio sia la violazione del limite posto alla riduzione delle tariffe; una mera quantificazione di minori ricavi, non dimostrata come perdita definitiva e suscettibile di recupero perequativo, non è sufficiente.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma regionale che disciplina le tariffe in modo difforme dai criteri regolatori statali è manifestamente infondata quando la stessa regolazione nazionale ammette valori tariffari inferiori e la disciplina regionale opera entro tale facoltà, senza prova della compromissione dell’equilibrio economico-finanziario.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.