Cassazione Civile, Ordinanza n. 29243/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, rettificando il reddito d'impresa e recuperando a tassazione maggior IVA e IRAP nei confronti di una contribuente che svolgeva un'attività economica caratterizzata da più attività (in particolare ristorazione e vendita di altri prodotti). La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo che, per la presenza di una multiattività, non fosse applicabile lo studio di settore posto a base della ricostruzione induttiva e che mancasse la grave incongruenza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 25 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato l'accertamento come fondato esclusivamente sullo studio di settore, mentre si trattava di accertamento analitico-induttivo basato su plurimi elementi presuntivi (consumi di caffè, acqua, tovagliette, pane, ecc.) e che lo studio di settore era stato solo un parametro di riscontro; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti e per asserita genericità del motivo, osservando che il ricorso conteneva una compiuta esposizione dell'avviso di accertamento e delle ragioni di doglianza. Nel merito, ha stabilito che l'Ufficio aveva effettuato un accertamento analitico-induttivo sulla base di elementi presuntivi e che il richiamo allo studio di settore aveva solo funzione rafforzativa/confermativa, non essendo il fondamento esclusivo della pretesa. Perciò la CTR aveva errato nel ritenere illegittimo l'accertamento per la sola presenza di una multiattività e per l'asserita inapplicabilità dello studio di settore. L'accoglimento del primo motivo ha reso assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come norma processuale per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata richiamata per il secondo motivo, relativo all'omesso esame di fatti decisivi, poi dichiarato assorbito.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti è stata respinta perché il ricorso conteneva una chiara esposizione della vicenda e delle censure.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento analitico-induttivo può essere fondato su elementi presuntivi e gravi incongruenze, anche indipendentemente dall'applicazione degli studi di settore.
art. 25, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato insieme alle altre norme tributarie per censurare la ricostruzione del reddito e dell'IRAP operata dal giudice di merito.
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per sostenere la legittimità dell'accertamento IVA fondato su presunzioni e ricostruzione indiretta dei ricavi.
d.l. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, conv. in L. n. 427 del 1993
Gli studi di settore sono stati qualificati come uno degli strumenti utilizzabili per l'accertamento induttivo, non come presupposto esclusivo e necessario.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente fondato su una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ricavati dalla concreta attività economica, senza che sia necessario ancorarlo esclusivamente allo studio di settore.
- Lo studio di settore può avere funzione di riscontro o rafforzamento della ricostruzione induttiva del reddito, ma la sua eventuale incongruenza o inapplicabilità non travolge l'accertamento se l'Ufficio ha autonomamente individuato elementi presuntivi idonei.
- In sede di legittimità non è inammissibile il motivo che contesti l'erronea qualificazione giuridica della pretesa fiscale operata dal giudice di merito, quando il ricorrente trascriva l'avviso di accertamento e indichi specificamente le ragioni della censura.
- La presenza di una multiattività del contribuente non esclude di per sé la possibilità di un accertamento analitico-induttivo, ove l'Amministrazione abbia individuato gravi incongruenze tra dati dichiarati e dati desumibili dall'esercizio dell'attività.
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