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Ordinanza

Ordinanza n. 1466/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202300468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di liquidazione del compenso presentata dal subdelegato revocato del Commissario ad acta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 496/2017, il Tribunale aveva nominato un Commissario ad acta per dare seguito all’aggiudicazione della concessione relativa ai lavori di ampliamento del cimitero comunale. Il Commissario aveva revocato, con provvedimento del 15 maggio 2025, la delega precedentemente conferita a un subdelegato, sostituendolo con altro soggetto. Il subdelegato revocato aveva quindi presentato una prima richiesta di liquidazione del compenso, respinta con decreto del TAR n. 2518/2025, e successivamente una seconda istanza in data 30 novembre 2025. Tale seconda istanza era stata ritenuta tardiva, perché proposta oltre il termine di legge di 100 giorni dalla conclusione dell’incarico commissariale, individuata nel 15 maggio 2025, e con ordinanza n. 634/2026 il TAR aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo la controversia attribuita al giudice ordinario. Con l’istanza del 15 marzo 2026 il subdelegato revocato ha contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo in particolare l’erroneità della valutazione sulla tempestività della richiesta e censurando le determinazioni relative alla revoca e al rigetto della precedente richiesta di liquidazione.

La decisione

Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione sulla nuova istanza. Ha ritenuto di conformarsi all’orientamento dell’Adunanza Plenaria già richiamato nella precedente ordinanza n. 634/2026: una volta adottato il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliare del giudice, le relative contestazioni devono essere proposte mediante opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Poiché il TAR è privo di giurisdizione sulla richiesta del subdelegato revocato, ha dichiarato inammissibile l’istanza del 15 marzo 2026 e ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti e ai soggetti coinvolti nell’incarico commissariale. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale avviso alle parti delle questioni rilevate d’ufficio

    Il giudice ha utilizzato l’avviso alle parti per evidenziare d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione sull’istanza proposta.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Le contestazioni relative al compenso dell’ausiliare del giudice, una volta adottato il decreto di liquidazione, devono essere proposte mediante opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Massime di principio

  • Le controversie relative al compenso dell’ausiliare del giudice, quando sia stato adottato il decreto di liquidazione, devono essere introdotte mediante opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, e non davanti al giudice amministrativo.
  • Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle contestazioni concernenti la liquidazione del compenso spettante all’ausiliare del giudice; la relativa istanza proposta nel giudizio amministrativo deve essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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