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Sentenza

Sentenza n. 1987/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione prima, n. 60 del 4 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202503501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Abruzzo che aveva annullato il diniego comunale alla sottoscrizione della convenzione per la delocalizzazione e ricostruzione dell’unità immobiliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune dell’Aquila ha appellato la sentenza del TAR Abruzzo che aveva annullato il provvedimento con cui l’amministrazione aveva respinto, ritenendola improcedibile, l’istanza del proprietario diretta alla sottoscrizione della convenzione prevista dall’accordo di programma per la delocalizzazione dell’edificio condominiale danneggiato dal sisma del 2009. Il Comune ha sostenuto che l’istanza fosse indeterminata e priva degli elementi necessari al convenzionamento, poiché non accompagnata da un planivolumetrico di coordinamento, da uno schema di frazionamento dell’area comunale e dall’indicazione della sagoma di massimo ingombro del fabbricato. Ha inoltre richiamato l’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che mancasse un progetto tecnico conforme agli strumenti urbanistici e alla disciplina edilizia. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello perché notificato da un avvocato sottoposto a sospensione disciplinare, nonché per ulteriori profili relativi alla procura, al deposito telematico e all’omessa produzione della delibera autorizzativa della Giunta. Nel merito ha sostenuto che l’accordo di programma e la relativa convenzione individuassero già l’area di delocalizzazione e che il frazionamento dell’area comunale spettasse all’amministrazione, costituendo un adempimento preliminare alla progettazione privata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione relativa alla sospensione dell’avvocato notificante, rilevando che, ai sensi dell’art. 62, comma 2, della legge n. 247/2012, la sospensione decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza disciplinare all’incolpato. Poiché la sentenza del CNF era stata notificata il 3 aprile 2025 alle ore 12:38 e l’appello era stato notificato alle ore 13:02 dello stesso giorno, la sanzione non era ancora efficace al momento della notificazione. Il Collegio ha tuttavia dichiarato l’appello complessivamente inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a. e dei doveri di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a., poiché le censure non erano articolate in specifici motivi e risultavano ricavabili solo con difficoltà dalle pagine dell’atto. Pur in presenza di tale declaratoria, il giudice ha esaminato sinteticamente il merito, ritenendo comunque infondate le doglianze. L’accordo di programma aveva previsto la traslazione dell’edificio dall’area originaria a un’area di proprietà comunale e la sottoscrizione della convenzione costituiva il primo passaggio dell’iter per la ricostruzione. La bozza presentata dal privato individuava l’area secondo la localizzazione prevista dall’accordo e non era indeterminata. Il frazionamento dell’area comunale, più ampia rispetto al lotto originario, spettava al Comune, poiché riguardava un bene di sua proprietà e richiedeva il coordinamento tra l’interesse privato alla ricostruzione e l’interesse pubblico alla regolamentazione dell’uso del territorio. Solo dopo il frazionamento e la sottoscrizione della convenzione il privato avrebbe potuto predisporre il progetto edilizio relativo al lotto risultante. Il Comune è stato quindi tenuto a procedere al frazionamento e a riattivare il procedimento. Le spese sono state poste a carico del Comune per euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 2, l. 247/2012

    le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all’incolpato

    La sospensione disciplinare dell’avvocato diviene efficace, nel caso di sentenza del Consiglio nazionale forense, dal giorno successivo alla notificazione della sentenza all’incolpato; pertanto l’attività processuale compiuta nello stesso giorno, prima dell’efficacia della sanzione, non è invalida per difetto di jus postulandi.

  • art. 101 c.p.a.

    L’appello deve contenere specifici motivi di impugnazione; la mancata articolazione delle censure in motivi riconoscibili determina l’inammissibilità del gravame.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Gli atti processuali devono rispettare i doveri di chiarezza e sinteticità; la loro violazione assume rilievo quando impedisce o rende eccessivamente difficoltosa l’individuazione delle specifiche censure d’appello.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 380/2001

    il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente

    La disposizione disciplina la conformità del permesso di costruire, ma non consente di imporre al privato, prima della sottoscrizione della convenzione preliminare prevista dall’accordo di programma, la predisposizione di un progetto edilizio riferito a un lotto che deve ancora essere individuato mediante il frazionamento dell’area comunale.

  • art. 34 d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale base normativa del procedimento di approvazione dell’accordo di programma.

  • art. 30-ter l.r. Abruzzo 18/1983

    È richiamato quale fondamento regionale del Programma di Recupero Urbano relativo alle aree interessate dalla delocalizzazione.

Massime di principio

  • Quando un accordo di programma prevede la delocalizzazione di un edificio demolito e la ricostruzione su un’area di proprietà comunale, la sottoscrizione della convenzione prevista dall’accordo costituisce il primo passaggio dell’iter amministrativo e non può essere subordinata alla previa presentazione di un progetto edilizio riferito a un lotto non ancora individuato.
  • Se l’area comunale destinata alla delocalizzazione è più ampia rispetto alla superficie necessaria per la ricostruzione, spetta all’amministrazione proprietaria procedere al frazionamento e individuare il lotto edificabile, mediante la necessaria ponderazione dell’interesse del privato alla ricostruzione e dell’interesse pubblico alla pianificazione e all’uso del territorio.
  • La bozza di convenzione non è indeterminata quando individua l’area di delocalizzazione in conformità alla localizzazione stabilita dall’accordo di programma; la successiva definizione della sagoma e del lotto può essere rimessa alla fase successiva al frazionamento e al convenzionamento.
  • L’appello amministrativo deve esporre censure articolate in specifici motivi, in modo chiaro e sintetico; la loro mera ricavabilità da una parte estesa dell’atto, senza rubricazione o individuazione precisa, comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
  • La sospensione disciplinare dell’avvocato, quando deriva da una sentenza del Consiglio nazionale forense, produce effetti dal giorno successivo alla notificazione della sentenza all’incolpato; l’attività processuale compiuta nello stesso giorno prima di tale momento resta validamente compiuta.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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