Cassazione Penale, Sentenza n. 26279/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di responsabilità per detenzione di stupefacenti ai fini della cessione (art. 73 DPR 309/1990) relativa a hashish e cocaina trovati in un'abitazione in via Cuneo (capi A-G), deducendo che la motivazione è apodittica, autoreferenziale e contraddittoria. Contestava in particolare l'assenza di un concreto e logico collegamento probatorio che lo ricollegasse alla disponibilità dei quantitativi rinvenuti in via Cuneo (le chiavi di quell'immobile erano in possesso del fratello; l'imputato aveva le chiavi di altro immobile in via La Spezia, dove era stata trovata solo marijuana). Lamentava inoltre la confisca del denaro senza accertamento convincente della provenienza illecita, la mancata e insufficiente valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) e del ruolo marginale, l'errata ricostruzione della pluralità di reati (anziché unica fattispecie aggregata), nonché la mancata valutazione della sostituzione della pena detentiva con misure alternative ai sensi degli artt. 545-bis e 20-bis c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione della Corte territoriale come autoreferenziale, contraddittoria e con salti logici nella ricostruzione della responsabilità del ricorrente per lo stupefacente rinvenuto in via Cuneo. Ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Le altre censure sono state assorbite dalla decisione di merito sul primo motivo.
Norme richiamate
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce la detenzione, anche ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti; nel caso è stata applicata per la detenzione per fini non esclusivamente personali degli stupefacenti rinvenuti.
art. 110 cod. pen.
Regola la partecipazione nel reato (concorso di persone); richiamato per la contestazione in concorso con il fratello e la convivente.
art. 81 cod. pen.
Recupero della disciplina sul concorso di reati o concorso di persone; usato per valutare la partecipazione concorsuale alle condotte criminosi.
art. 240-bis c.p. (richiamato dall'art. 85-bis DPR 309/1990)
Norme richiamate in relazione alla confisca del denaro; la decisione richiama l'esigenza che la confisca sia sorretta da adeguata motivazione e da valutazione della sproporzione rispetto alle attività lecite dichiarate.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda l'applicazione e la quantificazione delle attenuanti generiche; il ricorrente lamentava la mancata concessione piena della riduzione di pena prevista.
art. 133 cod. pen.
Disciplina la determinazione della pena in presenza di circostanze attenuanti o aggravanti; richiamata in relazione alla mancata motivazione circa l'entità della riduzione per attenuanti generiche.
artt. 545-bis e 20-bis cod. proc. pen.
Norme concernenti la possibilità di sostituire la pena detentiva con misure alternative e l'avviso alle parti: il ricorrente contestava la mancata valutazione della sostituzione della pena e l'omesso avviso previsto.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiama i limiti della motivazione in appello (richiesta di enunciazione sintetica dei motivi); citato per delimitare l'esposizione dei motivi in ricorso.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Precedente invocato dal ricorrente per sostenere che la detenzione di sostanze differenti in un unico contesto potrebbe integrare più fattispecie distinte; la questione è stata sollevata ma assorbita dalla decisione sul vizio motivazionale.
Massime di principio
- Per affermare la codetenzione di stupefacenti trovati in luoghi diversi è necessario un collegamento probatorio esplicito e logico: non basta la mera presenza del soggetto in un contesto con altri coindagati o il possesso di chiavi di altro immobile.
- La motivazione della sentenza deve esplicitare chiaramente i passaggi logici che collegano gli elementi materiali (chiavi, denaro, etichette, ritagli, tipologie di droga) alla responsabilità dell'imputato; mancanze o salti logici possono portare all'annullamento e al rinvio.
- La confisca di denaro richiede una adeguata valutazione e motivazione circa la sua provenienza; la mera circostanza del rinvenimento non è automaticamente sufficiente a giustificare la confisca se sono prodotti elementi che indicano una possibile legittima origine.
- Le circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena richiedono un esplicito confronto con gli elementi proposti dalla difesa (incensuratezza, ruolo marginale, inserimento sociale); l'omessa valutazione può costituire motivo di censura.
- Quando sono contestate più sostanze, occorre motivare se si tratta di un unico contesto di detenzione o di plurime fattispecie autonome; la distinzione incide sul tipo e sulla misura della responsabilità penale.
- In presenza di motivazione contraddittoria o autoreferenziale i giudici della legittimità non sostituiscono il giudizio di merito ma annullano e rinviano per un nuovo esame da parte del giudice di merito con indicazioni sul difetto motivazionale.
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