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Sentenza

Sentenza n. 1393/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del verbale n. 19 del 24 marzo 2025 contenente valutazione della prova orale e relativa griglia di valutazione, acquisito a seguito di istanza di accesso agli atti; - della graduatoria dei vincitori pubblicata in data 18.04.2025 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio IV - Ordinamenti Scolastici. Dirigenti Scolastici, con nota n.: m pi.AOODRER. Registro decreti. R. 0000339 del 1804/2025 con la quale è stata decretata la graduatoria finale del Concorso per Titoli ed Esami per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Regione Emilia Romagna, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023, elaborata dalla Commissione Esaminatrice sulla base del punteggio di cui all’articolo 9, comma 6, del predetto D.M., come di seguito riportata, ove la ricorrente è stata esclusa per lo sbarramento sancito dal bando di concorso per il voto conseguito; - nonché di tutti gli atti presupposti, preliminari, conseguenziali e successivi.

Giustizia amministrativa202500771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di valutazione della prova orale e graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui la candidata è stata esclusa per il punteggio conseguito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo aver superato la prova preselettiva e quella scritta, aveva conseguito 60/100 nella prova orale, con conseguente esclusione dalla graduatoria dei vincitori. Ha dedotto: violazione del principio di correlazione tra il quesito orale, riguardante le differenze tra corruzione e concussione, e la valutazione, che aveva considerato anche i riferimenti alle responsabilità, prerogative e funzioni del dirigente scolastico; violazione degli artt. 12 d.P.R. 487/1994, 97 Cost. e dell’art. 8 del decreto dipartimentale n. 2788/2023, per l’asserita estraneità del quesito alla funzione dirigenziale scolastica e per difetto di motivazione e irragionevolezza; contraddittorietà e irragionevolezza nella valutazione di alcuni indicatori della prova orale e del caso professionale, anche rispetto alla precedente valutazione positiva della prova scritta; insufficiente durata della prova orale, in violazione della disciplina concorsuale e dei principi di trasparenza e imparzialità; mancata uniformità dei quesiti e ripetizione di alcune domande a più candidati; incompletezza dei verbali; violazione del principio di pubblicità delle prove per la preclusione ai candidati non ancora esaminati dell’accesso all’aula.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto il quesito su corruzione e concussione coerente con la funzione del dirigente scolastico, poiché quest’ultimo può essere autore dei reati e deve conoscere i risvolti penalistici dell’attività esercitata. Ha inoltre ritenuto legittimo valutare i collegamenti tra la tematica generale e le responsabilità, prerogative e funzioni del dirigente scolastico. Le censure sulle valutazioni sono state respinte perché la commissione dispone di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di macroscopica irragionevolezza, non ravvisata; la diversità tra esito scritto e orale è fisiologica, date le differenti modalità delle prove e l’incidenza di fattori come l’emotività. La censura sulla durata è stata respinta poiché i verbali attestavano il rispetto del minimo di 30 minuti previsto dal bando e la determinazione temporale non risultava macroscopicamente irragionevole. È stata esclusa l’illegittimità della ripetizione dei quesiti, non essendo prevista una regola nazionale di uniformità né un divieto del bando. La censura sulla verbalizzazione è stata ritenuta generica e comunque infondata, poiché i verbali riportavano sinteticamente le attività svolte e non era richiesta una verbalizzazione analitica. Infine, non è stata ravvisata violazione della pubblicità delle prove, perché l’amministrazione aveva consentito l’accesso ai candidati e agli uditori che ne avessero fatto preventiva richiesta. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    Disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici, richiamata quale base normativa della procedura concorsuale.

  • art. 8 decreto dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023

    La prova orale consiste in un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del Dirigente Scolastico.

    Il quesito orale può riguardare tematiche connesse alla funzione del dirigente scolastico e può essere valutato anche in relazione ai profili applicativi e alle responsabilità del dirigente.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri e alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali; la censura è stata respinta.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di garantire la pubblicità della prova orale; il TAR ha escluso la violazione poiché era consentito assistere previa comunicazione.

  • art. 15 d.P.R. 487/1994

    Richiamato in tema di verbalizzazione delle operazioni concorsuali; il TAR ha ritenuto sufficiente una verbalizzazione sintetica delle attività svolte.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi delle procedure di reclutamento, senza che il TAR ravvisasse violazioni.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento; il TAR ha escluso che gli atti concorsuali li avessero violati.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato in relazione ai principi generali dell’attività amministrativa e alla durata della prova; la censura è stata respinta.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Indicato quale base dell’istanza di autotutela presentata dalla candidata; il giudizio non ha riconosciuto vizi negli atti contestati.

  • art. 13, comma 3, d.m. 3 agosto 2017 n. 138

    Richiamato dalla ricorrente in tema di uniformità dei quesiti; il TAR ha escluso l’esistenza di un divieto di ripetizione delle domande in assenza di disposizioni contrarie.

Massime di principio

  • Nelle prove orali di un concorso per dirigenti scolastici, un quesito relativo a fattispecie penalistiche può ritenersi coerente con la funzione dirigenziale quando consenta di verificare anche la conoscenza delle responsabilità, delle prerogative e dei compiti connessi all’incarico.
  • La commissione esaminatrice può valorizzare, nella valutazione di una risposta orale, i collegamenti tra il quesito generale e i profili applicativi della funzione oggetto del concorso, purché tali profili siano pertinenti alla tematica sottoposta.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopica irragionevolezza; la diversa valutazione di una prova scritta e di una prova orale non è, di per sé, contraddittoria, poiché le prove hanno modalità e fattori condizionanti differenti.
  • Il rispetto della durata minima della prova orale prevista dal bando esclude, in assenza di una macroscopica irragionevolezza, l’illegittimità della durata concretamente stabilita dalla commissione nell’esercizio della propria discrezionalità.
  • In assenza di una previsione normativa o della lex specialis che lo vieti, la ripetizione dello stesso quesito a più candidati non viola automaticamente la par condicio né i principi di trasparenza e imparzialità.
  • Nelle procedure concorsuali è sufficiente una verbalizzazione sintetica delle operazioni d’esame quando dia conto delle attività svolte e il bando o la normativa applicabile non impongano una verbalizzazione analitica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicità

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