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Sentenza

Sentenza del 04/12/2019 n. 573 - Comm. Trib. Prov. Aquila

Contributo unificato - Art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 - Il raddoppio del contributo unificato è previsto per solo il contenzioso civile - Sussiste - E' applicabile al contenzioso tributario - Non sussiste - E' Suscettibile di interpretazione estensiva o analogica - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di pagamento con cui le veniva richiesto il versamento di un ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato già pagato, in conseguenza del rigetto di un precedente ricorso tributario. L'amministrazione aveva fondato la richiesta sull'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002. La ricorrente ha sostenuto che tale disposizione riguarda esclusivamente il processo civile e non è applicabile al processo tributario, neppure mediante interpretazione estensiva o analogica, come chiarito dalla Corte costituzionale.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e ha annullato la richiesta di pagamento del raddoppio del contributo unificato. Ha ritenuto che l'art. 13, comma 1-quater, sia collocato nella disciplina del contenzioso civile, mentre il processo tributario è regolato dal successivo comma 6-quater, che non richiama il meccanismo del raddoppio in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. La disposizione non può essere applicata analogicamente perché ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Quando l'impugnazione, anche incidentale, é respinta integralmente o é dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta é tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

    La disposizione prevede il raddoppio del contributo unificato per le impugnazioni integralmente respinte, inammissibili o improcedibili, ma si riferisce al processo civile e non può essere estesa al contenzioso tributario.

  • Art. 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002

    Disciplina il contributo unificato nel processo tributario, senza richiamare il meccanismo di raddoppio previsto dal comma 1-quater; pertanto, non costituisce una base normativa per applicare tale raddoppio in caso di esito sfavorevole del ricorso tributario.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 18/2018

    Il comma 1 fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata.

    Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile al processo tributario. La Corte ha inoltre evidenziato che, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non comportano automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
  • Le norme che impongono un onere aggiuntivo o hanno natura lato sensu sanzionatoria devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate per analogia oltre i casi espressamente previsti.
  • Per verificare la legittimità di una richiesta di raddoppio del contributo unificato occorre individuare la disciplina processuale applicabile: il comma 1-quater riguarda il processo civile, mentre il processo tributario è regolato dal comma 6-quater.
  • L'eventuale indicazione del raddoppio nel provvedimento giudiziario non è sufficiente, nel processo tributario, a fondare l'obbligo di pagamento se manca una specifica base normativa applicabile.

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