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Ordinanza

Ordinanza n. 3218/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del 24 novembre 2025, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il sig. -OMISSIS- non idoneo dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 3852 allievi carabinieri effettivi

Giustizia amministrativa202600684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi carabinieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri lo ha giudicato non idoneo, dopo che era stato inizialmente ritenuto idoneo, a seguito del riscontro di una malattia infiammatoria cronica di grado moderato, attiva, istologicamente accertata, con lievi disturbi funzionali e terapia medica, cui era stato attribuito il codice 4. Ha dedotto, sulla base della documentazione medica prodotta, l'insussistenza dell'affezione nei termini contestati e, comunque, l'insufficienza della stessa a determinare l'esclusione dal concorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né ha annullato o confermato il giudizio di non idoneità. Ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola all'Ispettorato di Sanità della Marina Militare in Roma, con facoltà di avvalersi di specialisti estranei a strutture legate alla Forza Armata interessata dal concorso. La verificazione dovrà accertare, in contraddittorio, se il ricorrente presenti la condizione sanitaria individuata dagli organi concorsuali, quale coefficiente sanitario sia eventualmente attribuibile e se, secondo la normativa applicabile, egli sia idoneo alla prosecuzione della selezione. Sono state disciplinate la produzione della documentazione sanitaria, la partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici delle parti, la comunicazione della relazione entro il 20 aprile 2026 e la successiva camera di consiglio del 20 maggio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre la verificazione giudiziale.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione, da svolgersi in contraddittorio per accertare la condizione sanitaria e l'idoneità concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato con riferimento alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, a fondamento delle misure di protezione dei dati sanitari e dell'oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la controversia sull'esclusione da un concorso per inidoneità psico-fisica richiede un accertamento tecnico sulla sussistenza della patologia, sul coefficiente sanitario applicabile e sulla conseguente idoneità, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di decidere la domanda cautelare.
  • La verificazione in materia di idoneità psico-fisica concorsuale deve essere svolta in contraddittorio, consentendo alle parti di produrre la documentazione sanitaria, assistere alle operazioni tramite i difensori e nominare consulenti tecnici, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.
  • Per garantire l'imparzialità dell'accertamento, la verificazione può essere affidata a un organismo sanitario appartenente a una Forza armata diversa da quella interessata dal concorso, escludendo specialisti appartenenti a strutture collegate alla Forza armata coinvolta.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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