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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19342/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (legittimarie)

La controversia

La lite nasce dalla cessione, formalizzata con atto pubblico del 10 agosto 2009, del 70% delle quote di una società da parte del padre delle odierne resistenti in favore del figlio, odierno ricorrente. Le figlie del cedente hanno sostenuto che l’operazione fosse in realtà una donazione dissimulata, nulla per difetto della forma solenne richiesta per la donazione, e hanno chiesto anche la riduzione della liberalità e l’inclusione del bene nel relictum ai fini del calcolo della quota di riserva, assumendo che il patrimonio del de cuius non contenesse altri cespiti idonei a reintegrare la legittima. La Corte d’appello ha accolto la domanda, valorizzando la mancanza di effettivo pagamento del prezzo, la mancata riscossione dell’assegno indicato nel rogito e il rapporto padre-figlio, e ha ritenuto simulata la vendita e nulla la donazione dissimulata. In cassazione il convenuto ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sulla simulazione e sulla ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che la prova libera della simulazione non fosse ammissibile senza una previa e valida domanda di riduzione e senza prova della lesione di legittima; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e per erronea affermazione del pacifico riconoscimento della qualità di legittimarie, oltre che per omesso esame delle difese svolte in primo grado; 3) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla prova, deducendo che la vendita fosse effettiva perché il prezzo era stato consegnato con assegno e che, al più, si sarebbe trattato di donazione indiretta non soggetta a forma solenne, nonché che la buona fede dell’acquirente escludesse la simulazione; 4) nullità della sentenza e vizio di motivazione per avere la Corte valorizzato solo le presunzioni delle appellanti senza esaminare complessivamente le risultanze istruttorie, anche in relazione a un preteso giudicato esterno e al diverso valore del bene; 5) omesso esame di fatto decisivo, con riguardo all’offerta di pagamento dell’importo dell’assegno e alla circostanza che la mancata riscossione fosse dipesa dal venditore; 6) violazione del giudicato interno e difetto di motivazione, sostenendo che alcune rationes della sentenza di primo grado sarebbero passate in giudicato e avrebbero reso inammissibile l’appello. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e comunque infondati, ha respinto il terzo, il quarto e il quinto motivo, e ha dichiarato manifestamente infondato il sesto, confermando la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui le attrici, quali legittimarie che agivano a tutela della quota di riserva, erano terze rispetto all’accordo simulatorio e potevano avvalersi della prova testimoniale e presuntiva; ha inoltre affermato che la mancata riscossione dell’assegno e la quietanza non impedivano di ritenere non pagato il prezzo, che la successiva disponibilità al pagamento non valeva a escludere la simulazione, e che, accertata la donazione dissimulata di partecipazioni societarie, essa era nulla per difetto dei testimoni nell’atto pubblico. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la sentenza d’appello che aveva dichiarato simulata la cessione di quote societarie e nulla la donazione dissimulata per difetto della forma richiesta. Ha ritenuto che le figlie legittimarie fossero terze rispetto alla simulazione e potessero provare l’assetto reale con presunzioni; che la quietanza e l’indicazione dell’assegno nel rogito non fossero decisive a fronte della mancata riscossione del titolo; che la disponibilità successiva dell’acquirente a pagare non eliminasse la simulazione già perfezionata; e che non vi fosse giudicato interno ostativo all’appello. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato in tema di simulazione: la Corte ribadisce che il legittimario, quando agisce a tutela della riserva contro un atto simulato del de cuius, è terzo rispetto ai contraenti e può usare prova testimoniale e presuntiva senza limiti propri delle parti.

  • art. 1417 c.c.

    È la norma invocata sul regime probatorio della simulazione; la Corte la applica nel senso che il legittimario vittima dell’atto simulato beneficia della maggiore libertà probatoria propria del terzo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che le attrici avevano assolto il loro onere di allegazione sulla lesione di legittima e che spettava al convenuto allegare la sufficienza del relictum per contestare la qualità di terze delle legittimarie.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva perché, nel caso del legittimario-terzo, la prova della simulazione non incontra i limiti ordinari tra contraenti.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle prove sulla simulazione; la Corte ribadisce la possibilità di ricorrere a presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte conferma che la simulazione può essere provata per presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo sia logicamente coerente e motivato.

  • art. 553 c.c.

    Richiamato in relazione alla tutela della quota di riserva e alla riduzione delle disposizioni lesive.

  • artt. 556 e segg. c.c.

    Richiamati come norme sul calcolo della legittima e sulla riduzione delle disposizioni lesive.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta il semplice dissenso sul convincimento espresso.

  • art. 115 c.p.c.

    La conformità della sentenza a tale norma non richiede l’esame di tutte le prove e di tutte le tesi, ma solo l’esposizione concisa degli elementi posti a fondamento della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui il giudice può valutare liberamente le prove nei limiti di legge e non è tenuto a confutare ogni singolo argomento delle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro dei motivi per violazione di legge; i relativi motivi sono stati respinti perché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi su simulazione e forma della donazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per nullità della sentenza; la Corte esclude che la motivazione della sentenza d’appello fosse meramente apparente o inesistente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 329, comma 2 c.p.c.

    La Corte chiarisce che il giudicato interno riguarda solo le statuizioni minime dotate di autonoma efficacia decisoria, non singole argomentazioni della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili le censure formulate in modo generico, senza specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti.

  • art. 48 legge 16 febbraio 1913, n. 89

    Richiamato per affermare che la donazione di partecipazioni societarie, se dissimulata da una vendita a titolo gratuito, richiede la forma solenne con la presenza dei testimoni, a pena di nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il legittimario che impugni una vendita del de cuius come simulata e diretta in realtà a dissimulare una donazione è terzo rispetto ai contraenti se agisce a tutela della quota di riserva; in tale prospettiva può avvalersi senza limiti della prova testimoniale e presuntiva, salvo l’onere di allegare la lesione della legittima.
  • Ai fini della prova della simulazione, la quietanza contenuta nel rogito e l’indicazione del prezzo come già pagato non sono vincolanti verso il legittimario-terzo; il giudice di merito può fondare il convincimento su presunzioni gravi, precise e concordanti, apprezzandone liberamente la rilevanza logica.
  • Nel pagamento mediante assegno, l’effetto liberatorio si realizza con l’effettiva riscossione del titolo, salvo diversa volontà delle parti; la mera consegna dell’assegno e la quietanza non escludono, da sole, la possibilità di ritenere non eseguito il pagamento del prezzo.
  • L’offerta di pagamento formulata dopo la stipulazione dell’atto non è idonea, di regola, a escludere la simulazione già perfezionata, poiché attiene a una condotta successiva e non incide sull’assetto negoziale originario.
  • La donazione dissimulata di partecipazioni societarie, se effettuata a titolo gratuito e per spirito di liberalità, è soggetta alla forma solenne richiesta per la donazione; in mancanza del requisito formale, l’atto è nullo.
  • In sede di legittimità il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta denunciare una valutazione difforme delle prove, essendo necessario un omesso esame di un fatto storico decisivo o una motivazione mancante/apparente.
  • Il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni del giudice di primo grado, ma solo sulle statuizioni minime (fatto, norma, effetto) che abbiano autonoma efficacia decisoria; l’impugnazione di uno solo degli elementi della statuizione riapre il riesame dell’intera questione.
  • Quando la domanda di appello investe la valutazione complessiva della simulazione di un atto, non possono dirsi coperte da giudicato le rationes decidendi di primo grado che ne costituiscono i singoli passaggi logici, se la statuizione finale è stata specificamente impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneTutela dei legittimariDonazioniImpugnazioni
RamiContrattiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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