Sentenza n. 180/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio-inadempimento della Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08 e art. 19, d.lgs. 286/98 in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.L. 20/2023 (conv. L. 50/2023), avanzato in data 21/11/2023 tramite kit postale n. assicurata 05598527435-0, n. pratica assegnata dall’ufficio 24LT005293, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine congruo o di fissare un appuntamento per convocare il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento della Questura di Latina sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 21 novembre 2023, tramite kit postale, un'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. L'Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni previsto per la conclusione del procedimento, nonostante i solleciti, tra cui la diffida trasmessa via PEC il 15 maggio 2025. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio, deducendo la violazione dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, arbitrarietà, carenza di istruttoria e violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere. Il Collegio ha preliminarmente esaminato la possibile tardività del ricorso, notificato il 24 maggio 2025, rispetto al termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. decorrente dalla scadenza del termine procedimentale. Ha ritenuto tuttavia che la diffida del 15 maggio 2025, contenendo una richiesta espressa di definizione del procedimento e il richiamo all'istanza originaria rimasta inevasa, possedesse i requisiti sostanziali di una nuova istanza e fosse quindi idonea a far decorrere un nuovo termine per l'impugnazione del silenzio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha superato il profilo di possibile tardività, affermando che una diffida presentata dopo la scadenza del termine annuale per impugnare il silenzio può essere equiparata a una nuova domanda quando contenga una richiesta sostanziale di provvedimento e richiami l'istanza inevasa. In tal caso, l'inerzia successiva dell'Amministrazione è autonomamente impugnabile. Nel merito, il Collegio ha rilevato che la Questura, costituitasi con atto di mera forma, non ha dimostrato di avere definito l'istanza e che il termine legale di sessanta giorni era ampiamente decorso. È stata quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato sulla domanda e sulla diffida, con ordine alla Questura di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stata riservata la possibilità di nominare un commissario sostitutivo in caso di ulteriore inerzia. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori, da versare direttamente al bilancio della Giustizia amministrativa in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione del compenso al difensore è stata rinviata, assegnando un termine per produrre la certificazione consolare richiesta.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
Il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; una nuova istanza sostanziale può far decorrere un nuovo termine per impugnare l'eventuale successivo silenzio.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il procedimento relativo al rilascio o alla conversione del permesso di soggiorno deve essere concluso entro sessanta giorni mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
È richiamato quale disciplina sostanziale dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato.
art. 7 l. n. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative del procedimento.
art. 73 c.p.a.
Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, come avvenuto per il possibile profilo di tardività del ricorso.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Le spese processuali liquidate a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere versate direttamente allo Stato.
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002
certificazione dell'autorità consolare competente
Per la liquidazione del compenso del difensore è necessaria la certificazione consolare relativa alla veridicità delle dichiarazioni sui redditi e sui beni posseduti nel Paese d'origine.
art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Il collegio deve verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando l'ammissione sia stata disposta provvisoriamente.
Massime di principio
- La diffida presentata dopo la scadenza del termine annuale per impugnare il silenzio-inadempimento può essere equiparata a una nuova istanza quando contenga una richiesta espressa e sostanziale di definizione del procedimento e richiami l'originaria domanda rimasta inevasa; l'inerzia successiva può quindi essere autonomamente impugnata entro il termine decorrente dalla nuova istanza.
- L'Amministrazione che non abbia concluso entro il termine di legge il procedimento relativo alla conversione di un permesso di soggiorno è tenuta ad adottare un provvedimento espresso; il giudice amministrativo può accertare l'illegittimità del silenzio e ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la mera costituzione formale dell'Amministrazione, senza prova dell'avvenuta adozione del provvedimento conclusivo, non esclude l'accertamento dell'inadempimento.
- L'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato non determina automaticamente la liquidazione del compenso al difensore: il giudice deve verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti reddituali e può richiedere la documentazione prevista dalla legge.
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