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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23957/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di un procedimento che egli assumeva essergli riferibile in proprio, poiché aveva proposto domanda di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e, dopo il mancato pagamento, aveva introdotto un giudizio di ottemperanza ancora pendente. La Corte d'appello aveva però ritenuto inammissibile la domanda per la parte riferita ai giudizi di cognizione presupposti, perché quei giudizi erano stati promossi nell'interesse esclusivo della parte assistita e non dell'avvocato, e aveva considerato indennizzabile solo la fase di ottemperanza, escludendo comunque il superamento della soglia di durata ragionevole. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato: violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c.; omessa decisione sulla domanda proposta in proprio; violazione della legge n. 89/2001 e dell'art. 6, par. 1, CEDU; mancata applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 19883/2019, sostenendo che la domanda di distrazione costituirebbe procedimento autonomo e che la cognizione sulla distrazione e l'ottemperanza dovessero essere considerate unitariamente ai fini dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. non introduce un autonomo giudizio, ma è una richiesta incidentale e accessoria, dipendente dal processo promosso dalla parte assistita; quindi l'avvocato antistatario non può pretendere l'indennizzo Pinto per la durata del giudizio di cognizione nel quale non è parte in senso stretto. Ha inoltre chiarito che i principi delle Sezioni Unite invocati dal ricorrente riguardano il diverso caso in cui il processo presupposto sia esso stesso un giudizio di equa riparazione e lo Stato risulti debitore dell'indennizzo, mentre qui il credito azionato era relativo alle spese di lite distratte e non a un credito indennitario. Quanto all'art. 6 CEDU, la Corte ha ribadito che il diritto alla ragionevole durata riguarda il proprio processo, non quello altrui cui si sia solo interessati. Conseguentemente è stata confermata la decisione impugnata e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    L'istanza di distrazione delle spese è qualificata come richiesta incidentale e accessoria, non come domanda che apre un autonomo processo o fa assumere all'avvocato la qualità di parte del giudizio di cognizione.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    Sono richiamati nel motivo di ricorso come norme asseritamente violate per omessa decisione e travisamento della domanda, ma la Corte esclude ogni vizio di omessa pronuncia perché la domanda è stata correttamente qualificata.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il diritto alla ragionevole durata concerne il processo proprio della persona interessata e non quello di altri procedimenti cui la stessa abbia solo un interesse riflesso o professionale.

  • L. n. 89/2001

    Opera in attuazione dell'art. 6 CEDU e tutela la durata ragionevole del processo di cui la parte sia effettivamente parte.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura meramente accessoria e incidentale rispetto al giudizio principale e non fa sorgere, di per sé, un autonomo rapporto processuale idoneo a fondare la legittimazione all'equa riparazione per la sua durata.
  • Ai fini dell'indennizzo Pinto, può dolersi della durata irragionevole solo chi sia parte del processo presupposto in senso proprio; non è sufficiente un interesse professionale o economico collegato all'esito del giudizio.
  • I principi che saldano fase cognitiva ed esecutiva ai fini della ragionevole durata si applicano solo quando il credito azionato abbia natura indennitaria e il procedimento esecutivo sia funzionale alla riscossione dell'indennizzo dovuto dallo Stato, non quando si tratti del recupero di spese di lite distratte.
  • Il parametro della ragionevole durata non comprende i tempi di mero ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, se tali tempi non costituiscono tempo del processo in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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