Sentenza n. 1461/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento – previa tutela cautelare – 1) della Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 731 del 10/10/ 2024 – notificata l’8/5/2025 con nota n. 11986 del 28/4/2025 – che ha dichiarato la pubblica utilità ed approvato il progetto esecutivo dell’opera di “Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo” tratta Riano –Pian Paradiso - Lotto 1 della subtratta Riano - Morlupo, limitatamente alla piccola striscia coinvolta di proprietà della società ricorrente ; 2) del Decreto di occupazione d’urgenza n. 12709 del 2/5/2025 - comunicato con nota n. 14092 del 13/5/2025, notificata il 22/5/ 2025 – con cui è stata disposta l’immissione in possesso dell’area in proprietà KPI per il successivo 10/6/2025; nonché - limitatamente all’interesse della società ricorrente - dei pareri versati nella Conferenza di Servizi asincrona approvata da Astral.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di pubblica utilità e approvazione del progetto esecutivo per il raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo, nonché decreto di occupazione d’urgenza relativo alla fascia di terreno antistante l’impianto di distribuzione carburanti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti lungo la S.S. 3 Via Flaminia, ha impugnato gli atti del procedimento espropriativo nella parte in cui prevedevano l’ablazione di circa 190 mq, comprendenti una fascia di terreno profonda circa 2,80-3,40 metri e lunga circa 50,20 metri lungo il fronte dell’impianto. Ha dedotto, innanzitutto, la violazione del legittimo affidamento e del diritto di partecipazione, sostenendo che precedenti interlocuzioni con Astral, svolte tra il 2018 e il 2022 anche mediante un tavolo tecnico, le avessero fatto confidare nel coinvolgimento nella definizione del progetto esecutivo e nell’esclusione dall’espropriazione dell’area antistante il distributore. Ha inoltre contestato la necessità e l’adeguatezza della soluzione progettuale, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’erroneità della scelta di espropriare la fascia di terreno. Infine, ha lamentato disparità di trattamento rispetto a un adiacente impianto di distribuzione carburanti, interessato da un’espropriazione di minore entità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla partecipazione e al legittimo affidamento, ha ritenuto che l’obbligo di instaurare il contraddittorio riguardi il procedimento espropriativo, nel quale il proprietario può rappresentare le proprie esigenze, ma non si estenda alla successiva fase di progettazione esecutiva dell’opera pubblica, rimessa alla stazione appaltante e non necessariamente caratterizzata da un’istruttoria partecipata con i destinatari dell’ablazione. La sede appropriata per contestare il tracciato e chiedere l’esclusione dell’area dall’esproprio era la fase endoprocedimentale del procedimento espropriativo; la società non aveva dimostrato di avere esercitato tempestivamente tale facoltà né aveva prodotto elementi univoci idonei a fondare un legittimo affidamento alla partecipazione alla conferenza di servizi relativa al progetto esecutivo. Quanto ai vizi tecnici, il Collegio ha qualificato la scelta progettuale come espressione di discrezionalità tecnica. Le deduzioni della ricorrente sono state ritenute generiche e non idonee a dimostrare errori nel criterio tecnico adottato o nel procedimento applicativo. La documentazione progettuale e la scheda tecnica prodotte da Astral risultavano invece idonee a giustificare l’espropriazione, collegandola alla necessità di realizzare uno svincolo sopraelevato con rampe di salita e discesa, nel rispetto dei raggi di curvatura, degli angoli di visibilità, dell’orografia dei luoghi e delle esigenze di sicurezza della circolazione. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: pure l’impianto adiacente era stato interessato dall’espropriazione e la maggiore superficie ablata a carico della ricorrente risultava tecnicamente giustificata dall’andamento del terreno e dalla conformazione obbligata della rampa. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Massime di principio
- L’obbligo di partecipazione del proprietario interessato riguarda il procedimento espropriativo, nel cui ambito egli deve poter rappresentare i propri interessi, ma non si estende automaticamente alla successiva fase di progettazione esecutiva dell’opera pubblica, salvo specifici elementi normativi o provvedimentali contrari.
- Le interlocuzioni informali o la partecipazione a precedenti tavoli tecnici non fondano, di per sé, un legittimo affidamento alla partecipazione del proprietario alla successiva conferenza di servizi relativa alla progettazione esecutiva, se non emergono elementi univoci circa l’assunzione di uno specifico impegno amministrativo.
- Le scelte progettuali esecutive di un’opera pubblica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e possono essere sindacate dal giudice amministrativo soltanto mediante allegazioni concrete e attendibili circa l’erroneità dei criteri tecnici, il loro scorretto impiego, il travisamento dei fatti o altri vizi sostanziali; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- L’espropriazione di una superficie maggiore rispetto a quella incisa su un fondo vicino non integra disparità di trattamento quando la differenza sia giustificata da obiettive condizioni tecniche, quali l’andamento del terreno, la geometria delle rampe, i raggi di curvatura, gli angoli di visibilità e le esigenze di sicurezza stradale.
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