Sentenza n. 303/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1728/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1728/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1728/2024, notificata all’Amministrazione e non impugnata, non aveva accreditato sulla carta elettronica del docente l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500. Ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento, l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del dirigente della Direzione generale competente o di un funzionario delegato quale commissario ad acta. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di € 500, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il compenso del commissario ad acta sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regola la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata nei termini previsti dall’art. 71 del medesimo decreto.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, la definitività del titolo, comprovata dalla mancata impugnazione, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per ordinare l’esecuzione coattiva.
- Accertata l’inottemperanza a un titolo giudiziale definitivo, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario obbligatorio, che non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente dal giudice secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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