Cassazione Penale, Sentenza n. 18571/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello che aveva condannato ciascuno per riciclaggio in concorso (art. 648-bis c.p.). Le censure principali sono: carenza e vizio di motivazione sulla loro responsabilità, mancata prova della partecipazione e del ruolo concreto svolto; richiesta di riqualificazione del fatto in ricettazione (art. 648 c.p.) in mancanza della prova dello smontaggio o della provenienza illecita dei pezzi; dedotta, per alcuni, la configurabilità della forma tentata del reato invece che della consumazione; contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e della congruità della pena (eccessività e mancato riconoscimento di attenuanti generiche). Le difese hanno altresì contestato la valenza probatoria di fotografie e di dichiarazioni e hanno sostenuto che gli elementi acquisiti non provano compiutamente la consumazione del reato di riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione adeguata, logica e priva dei vizi tassativi che consentono la sindacabilità in sede di legittimità. Ha ritenuto provata la consumazione del reato di riciclaggio sulla base di elementi convergenti: ritrovamento della Porsche rubata cannibalizzata nel giardino di Toro, targhe accartocciate, navigatore/GPS, telefonata di Toro che chiamava gli altri indagati mentre gli operanti erano sul posto, arrivo dei coimputati con una Ford Fiesta con oggetti compatibili, numerosi contatti telefonici e fotografie sul cellulare raffiguranti autovetture dello stesso tipo. Ha rigettato la tesi della forma tentata, affermando che atti diretti a ostacolare l'identificazione del bene (quali smontaggio con targhe asportate) integrano la consumazione del reato di riciclaggio. Ha negato l'ipotesi attenuata ex art. 648-bis per carenza di prova sul reato presupposto o sulle circostanze attenuanti invocate. Ha ritenuto congrua la determinazione della pena (anche in rapporto alla recidiva di Ceci) e ha considerato generiche e indeterminate le censure sull'eccessività. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Il reato di riciclaggio si considera consumato con il mero compimento di attività dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene; lo smontaggio dell'autovettura con targhe asportate può integrare la consumazione.
La qualificazione del fatto come ricettazione richiede la prova della provenienza illecita dei beni: la mera presenza di fotografie o il ritrovamento di pezzi non è di per sé sufficiente per la riqualificazione senza elementi probatori sulla provenienza.
artt. 40, 56, 110 c.p. (tentativo e concorso)
Le censure relative a concorso e tentativo richiedono prova del ruolo concreto e della partecipazione consapevole e attiva; il giudice di legittimità non sostituisce la valutazione motivata del merito fatta dal giudice di appello.
Richiamate nelle censure difensive in tema di prova e cristallizzazione degli elementi istruttori; la Corte ha ritenuto che le doglianze costituiscano valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. (motivi della determinazione della pena)
Per censurare la misura della pena occorre indicare specificamente gli elementi su cui si basa l'eccezione; il motivo generico sull'eccessività non soddisfa i requisiti e può essere dichiarato inammissibile.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento e prevede la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorso colposamente infondato o determinante l'inammissibilità; la Corte la applica condannando i ricorrenti a pagare spese e 3.000 euro ciascuno.
Cass. pen. n. 11277/2022 (richiamata)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il riciclaggio si perfeziona con atti volti a ostacolare l'identificazione del bene e quindi può configurarsi già nelle fasi di smontaggio.
Cass. pen. Sez.4 n. 21262/2015 (richiamata)
Orientamento citato in relazione all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di cose poste nell'auto parcheggiata su pubblica via; utilizzato per confermare l'aggravante nel caso di furto dell'auto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo per vizi tassativi (carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà): questioni di valutazione delle prova ricadono tipicamente nel merito e non sono riesaminabili in sede di legittimità.
- Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) può considerarsi consumato con atti volti a ostacolare l'identificazione del bene (es. smontaggio e asportazione targhe); non è necessario il completamento di tutte le fasi di occultamento o mescolamento con altri beni.
- Per far valere la ricettazione in luogo del riciclaggio occorre prova specifica sulla provenienza illecita dei beni; indizi fotografici o rinvenimento di parti non sono automaticamente sufficienti a riqualificare il fatto.
- Le doglianze generiche sulla disparità o eccessività della pena, senza indicazione puntuale degli elementi critici ai sensi dell'art. 581 c.p.p., sono spesso inammissibili.
- La contestazione dell'esistenza di aggravanti (es. esposizione alla pubblica fede) costituisce normalmente valutazione di merito del giudice di merito e, se motivata, difficilmente superabile in Cassazione.
- La riproposizione pedissequa dei medesimi motivi già affrontati e risolti in sede di appello può comportare la declaratoria di inammissibilità e sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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