Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11657 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione, deducendo, da un lato, la mancata notifica al proprio difensore dell'avviso di fissazione della camera di consiglio e, dall'altro, l'omessa considerazione della domanda di definizione agevolata della lite fiscale, che avrebbe dovuto comportare la sospensione del processo. La Corte ha accertato, sulla base del fascicolo d'ufficio, che la notifica dell'avviso al difensore non si era perfezionata e che tale circostanza non era stata rilevata nella precedente decisione, integrando un errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato la precedente sentenza di rigetto. Nel giudizio rescissorio ha dichiarato estinto il processo, poiché la contribuente aveva definito la lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011 mediante il versamento di 150 euro, essendo la pretesa fiscale, dopo lo sgravio parziale della cartella, inferiore a 2.000 euro. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate, mentre l'Agenzia delle entrate è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in 750 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    Consente la revocazione quando la decisione è fondata su un errore percettivo oggettivamente verificabile dagli atti del processo, come l'omessa rilevazione della mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio.

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina la revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione nei casi in cui ricorra un errore di fatto revocatorio.

  • Art. 380-bis c.p.c.

    Riguarda la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi in cassazione; la mancata comunicazione dell'avviso alle parti costituite può rilevare come errore di fatto se la Corte non si accorge che la notifica non si è perfezionata.

  • Art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla costituzione dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011

    Prevede la possibilità di definire determinate liti fiscali pendenti mediante il pagamento di una somma agevolata; nel caso concreto la definizione ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • Art. 16, L. n. 289 del 2002

    Richiamato quale disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali, applicata in relazione alla riduzione della pretesa tributaria sotto la soglia prevista.

Massime di principio

  • La revocazione di una decisione della Corte di cassazione è ammissibile per un errore di fatto percettivo, non per una semplice contestazione dell'interpretazione giuridica adottata dalla Corte.
  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione della camera di consiglio può costituire errore revocatorio quando risulta oggettivamente dagli atti e la Corte non se ne è accorta; è invece necessario proporre una censura di diritto quando si contesta la validità giuridica di una notifica effettuata.
  • La parte che abbia presentato una domanda di definizione agevolata deve assicurarsi che tale circostanza sia tempestivamente documentata e portata a conoscenza del giudice, soprattutto quando può comportare la sospensione o l'estinzione del processo.
  • Se la lite fiscale è validamente definita mediante il pagamento previsto dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto e la controversia non viene più esaminata nel merito.
  • La definizione agevolata può incidere anche sulla regolazione delle spese: in questo caso le spese dei giudizi principali sono state compensate, mentre quelle del giudizio di revocazione sono state poste a carico dell'amministrazione responsabile dell'errore processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.