Sentenza del 21/06/2018 n. 2821 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notifica degli atti impositivi - Contribuente irreperibile - Trasferimento dell'indirizzo di residenza - Ricerche del messo - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta modalità di notificazione di un atto impositivo nei confronti di un contribuente che aveva trasferito la propria residenza. Occorre distinguere tra irreperibilità relativa, che ricorre quando la residenza e l'indirizzo del destinatario sono conosciuti ma il destinatario o altri possibili consegnatari non vengono temporaneamente rinvenuti presso il recapito, e irreperibilità assoluta, che ricorre quando il contribuente non è reperibile presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto e, dopo adeguate ricerche nel relativo comune, risulta trasferito in luogo sconosciuto.
La decisione
La sentenza enuncia il principio secondo cui, in caso di temporanea assenza presso un indirizzo conosciuto, deve essere applicato il procedimento di notificazione previsto dall'art. 140 c.p.c. per l'irreperibilità relativa. Se invece il messo notificatore svolge le necessarie ricerche nel comune dell'ultimo domicilio fiscale e accerta che il contribuente si è trasferito in un luogo sconosciuto, trova applicazione la disciplina dell'irreperibilità assoluta prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. Dal testo fornito non emerge l'esito processuale concreto né una statuizione espressa di accoglimento o rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione degli atti impositivi deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla norma; la lett. e) disciplina l'irreperibilità assoluta del destinatario.
La norma richiede di distinguere l'irreperibilità assoluta da quella relativa e consente il ricorso alla procedura prevista per l'irreperibilità assoluta solo quando il destinatario, dopo le opportune ricerche presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto, risulti trasferito in luogo sconosciuto.
Art. 140 del codice di procedura civile
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità relativa o temporanea assenza del destinatario e degli altri possibili consegnatari.
Si applica quando l'indirizzo del destinatario è conosciuto, ma la consegna non può essere eseguita perché nessuno è presente presso il recapito. Non è sufficiente il semplice mancato rinvenimento del destinatario per applicare la procedura di irreperibilità assoluta.
Massime di principio
- La notificazione per irreperibilità assoluta è legittima solo se il notificatore compie effettive ricerche presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto e accerta che il destinatario si è trasferito in un luogo sconosciuto.
- Se l'indirizzo è noto e il destinatario è soltanto temporaneamente assente, deve essere utilizzata la procedura dell'art. 140 c.p.c., con i relativi adempimenti, e non quella prevista per l'irreperibilità assoluta.
- La relata di notifica dovrebbe descrivere in modo concreto le ricerche eseguite e le circostanze dalle quali risulta il trasferimento o l'assenza temporanea; una motivazione generica può compromettere la validità della notifica.
- Il semplice trasferimento della residenza non comporta automaticamente l'irreperibilità assoluta: è decisivo stabilire se il nuovo luogo sia conosciuto o conoscibile e se il precedente domicilio fiscale sia stato adeguatamente verificato.
- In una situazione analoga, la validità dell'atto dipende principalmente dalla corretta qualificazione dell'irreperibilità e dal rispetto della procedura corrispondente.
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