Cassazione Penale, Sentenza n. 34543/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva confermato nella condanna per ricettazione. Deduceva: 1) violazione di legge perché la Corte non aveva disposto il rinvio dell'udienza del 16/11/2023 nonostante il difensore di fiducia avesse comunicato tempestivamente un impedimento fisico certificato (trombosi venosa profonda), richiesta pervenuta in cancelleria ma portata all'attenzione della Corte solo dopo lo svolgimento dell'udienza; 2) vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e mancata valorizzazione del modico valore dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: essendo pervenuta in cancelleria istanza di rinvio motivata da impedimento fisico certificato del difensore e non valutata prima dell'udienza (ritrovata solo dopo, alle ore 14:30), l'imputato è rimasto privo del suo difensore di fiducia; ne consegue la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p. La sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La mancata presenza del difensore di fiducia, quando sussista un legittimo impedimento comunicato e non preso in considerazione, integra una causa di nullità della sentenza riconducibile a questa norma
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata insieme all'art. 178 per qualificare la nullità processuale derivante dall'omessa valutazione dell'impedimento del difensore
Massime di principio
- Quando il difensore di fiducia comunica tempestivamente e con idonea certificazione un impedimento fisico, il giudice deve valutare la richiesta di rinvio; la mancata considerazione può determinare la nullità della decisione
- È essenziale dimostrare la tempestiva trasmissione della comunicazione all'ufficio giudiziario (PEC, ricevute di deposito, attestazioni di avvenuta consegna) perché l'eventuale ritardo imputabile alla cancelleria può giustificare l'annullamento
- Se la nullità per assenza del difensore è accertata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione per il nuovo giudizio, senza che vengano esaminate le questioni di merito assorbite dalla nullità
- In presenza di più motivi di impugnazione, un motivo processuale ritenuto assorbente impedisce l'esame degli altri (es. valutazione del modico valore) fino al nuovo esame nel giudizio successivo
- Per tutelare il diritto alla difesa, è buona prassi per il difensore inviare tempestivamente la documentazione probatoria dell'impedimento e richiedere espressamente la presa in visione da parte della cancelleria e del collegio, conservando ogni prova della comunicazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34386/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34390/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34392/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34394/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2024 del 12/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →