Cassazione Penale, Sentenza n. 07669/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni) applicata a Hadaj Isuf e la confisca di alcuni immobili intestati a lui e alla coniuge. I motivi di ricorso consistevano in: (1) violazione del divieto di reformatio in peius per diversa e più ampia qualificazione normativa operata in appello; (2) errata valutazione del requisito dell'abitualità e della temporalità della pericolosità (intervallo temporale tra atti di cessione e acquisti immobiliari postumi, non considerazione di dismissioni antecedenti); (3) carenza del presupposto dell'attualità della pericolosità per l'applicazione della misura personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Hadaj Isuf come infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Hadaj Mirita per carenza di interesse/legittimazione. Motivazione principale: la condotta di cessione reiterata di stupefacenti può essere ricondotta alle categorie tipiche dell'art.1, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 159/2011; la diversa articolazione motivazionale tra primo e secondo grado non ha determinato un trattamento peggiorativo vietato (reformatio in peius) nei sensi rilevanti; la valutazione sull'abitualità rientra nella plausibilità logica dei giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità; in ordine ai beni, la confisca era già divenuta definitiva in sede penale, esaurendo la materia e privando i ricorrenti della legittimazione a contestarla; il terzo motivo è stato dichiarato generico e inammissibile. Sono state inoltre condannate le parti soccombenti alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c.; art. 10, comma 4
Le categorie di pericolosità di cui all'art.1, comma 1, lett. b) (delitti lucrogenetici) e lett. c) (delitti che mettono in pericolo la salute pubblica) sono entrambe idonee a inquadrare l'attività reiterata di cessione di stupefacenti; l'art.10 comma 4, pur non richiamando espressamente il divieto di reformatio in peius, non impedisce l'applicazione delle garanzie processuali rilevate dalla giurisprudenza
Codice di procedura penale
Il divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello impedisce che, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, l'esito del giudizio sia peggiorativo per il destinatario (maggiore durata della misura, misura più restrittiva o incremento dei beni assoggettati a confisca); tale principio trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione limitatamente all'effetto di peggioramento concreto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 25907 del 15/01/2021 (Gaeta), Rv. 281447
Precedente cui il Collegio aderisce: il divieto di reformatio in peius opera nel procedimento di prevenzione ma soltanto se il contenuto della decisione d'appello determina un trattamento effettivamente peggiorativo rispetto al primo grado (durata, maggiori restrizioni, aumento della confisca)
Massime di principio
- La qualificazione giuridica operata dal giudice d'appello può essere più ampia o differente rispetto al primo grado senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non determini un concreto trattamento peggiorativo in termini di durata, maggiore restrizione o incremento della confisca rispetto al provvedimento di primo grado
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito sulla abitualità e sull'inserimento del soggetto nei circuiti illeciti sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della logicità e della motivazione; se rientrano nella plausibilità logica, la loro conferma è impugnabile con difficoltà
- La confisca divenuta definitiva in sede penale esaurisce la materia rispetto agli stessi beni nel procedimento di prevenzione e può determinare la perdita di legittimazione dei soggetti a contestare nuovamente la misura patrimoniale
- L'attualità della pericolosità si valuta rispetto al momento della decisione di primo grado (che nel sistema delle misure di prevenzione ha efficacia esecutiva): devono emergere manifestazioni di pericolosità non troppo remote temporalmente rispetto a quella decisione
- Ricorsi generici o che chiedono generici riequilibri motivazionali senza indicare profili di illegittimità specifici sono generalmente dichiarati inammissibili
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