Cassazione Civile, Ordinanza n. 04160/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dall'iscrizione d'ufficio di un geometra alla cassa previdenziale di categoria e dalla conseguente richiesta di contribuzione minima, nonostante il soggetto svolgesse anche attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un istituto di credito. Il professionista ha impugnato la decisione sostenendo: 1) che la Corte d'appello avesse erroneamente attribuito prevalenza a una fonte regolamentare/statutaria della cassa (art. 5 dello statuto) rispetto alla disciplina primaria invocata; 2) che la cassa non avesse assolto l'onere di provare i presupposti dell'obbligo contributivo ex art. 2697 c.c.; 3) che, in realtà, egli non avesse svolto attività libero-professionale, essendo inquadrato come lavoratore subordinato e dovendosi quindi escludere l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi congiuntamente, perché connessi, e li ha ritenuti infondati, richiamando un precedente conforme: per la cassa dei geometri, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del contributo minimo, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; la mancata produzione di reddito o la contestuale iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non escludono di per sé l'obbligo verso la previdenza di categoria. Inoltre, l'eventuale esclusione dell'obbligo per i geometri dipendenti è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dalla normativa della cassa, tra cui specifiche autocertificazioni o dichiarazioni del datore di lavoro e, in certi casi, l'inquadramento contrattuale nel ruolo professionale previsto dal CCNL, purché l'attività sia svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro e rientri nelle mansioni del ruolo; nel caso concreto, la sentenza impugnata si era attenuta a tali principi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla cassa previdenziale di categoria e della correlata obbligazione contributiva. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché fondata sulla disciplina statutaria e regolamentare della cassa, legittimamente applicabile, e perché l'iscrizione all'albo costituiva presupposto sufficiente per l'obbligo contributivo, salvo le deroghe previste dalla stessa cassa e non dimostrate/attivate secondo le condizioni richieste. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 509/1994
richiamati per censurare il rapporto tra disciplina primaria e regolamentazione della cassa; la Corte ritiene legittima l'applicazione della disciplina statutaria e regolamentare della cassa entro il quadro della privatizzazione degli enti previdenziali
art. 17, comma 2, L. n. 400/1988
invocato dal ricorrente per sostenere il limite della fonte subprimaria; la Corte non accoglie la censura
art. 26, ultimo comma, L. n. 37/1967
richiamato come norma sull'ordinamento professionale dei geometri e sui presupposti dell'iscrizione previdenziale
art. 22, comma 2, L. n. 773/1982
richiamato dal ricorrente nel contestare la prevalenza dello statuto della cassa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro formale dei tre motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 2697 c.c.
la Corte esclude la violazione della norma, affermando che il rilievo dato al mancato assolvimento degli oneri posti a carico del contribuente deriva dalla disciplina statutaria e regolamentare della cassa, non da un improprio inversione dell'onere probatorio
R.D. n. 274/1929, artt. 16 e 17
richiamati per sostenere che il ricorrente non svolgesse attività professionale autonoma; la Corte ritiene infondata la censura
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G.
considerato dalla Corte come disposizione legittima e rilevante per individuare l'obbligatorietà dell'iscrizione e le condizioni derogatorie
delibera n. 2/2003 del CdA C.I.P.A.G.
individuata come fonte regolamentare che imponeva l'autocertificazione circa il non esercizio di attività professionale autonoma e l'assenza di partita IVA per beneficiare dell'esclusione dall'obbligo
delibera n. 123/2009 del CdA C.I.P.A.G.
richiamata come fonte che consente l'esclusione per i geometri dipendenti in presenza di specifiche condizioni: inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL, svolgimento dell'attività esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro e attestazione datoriale sulla mancata svolta attività tecnico-professionale riconducibile al geometra
Massime di principio
- Per la previdenza di categoria dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale può essere di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla cassa e di contribuzione minima, salvo le deroghe espressamente previste dalla disciplina della cassa stessa.
- La contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale o il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato non escludono automaticamente l'obbligo contributivo verso la cassa professionale; occorre verificare se ricorrano le specifiche condizioni di esonero fissate dalla normativa statutaria/regolamentare dell'ente.
- L'applicazione da parte della cassa di condizioni, autocertificazioni o dichiarazioni del datore di lavoro per escludere l'iscrizione obbligatoria non integra violazione dell'art. 2697 c.c., perché il mancato adempimento di tali oneri impedisce solo il perfezionarsi della deroga prevista dalla disciplina dell'ente.
- Quando la disciplina regolamentare della cassa è legittimamente adottata nell'ambito della cornice normativa primaria, essa può specificare i presupposti operativi dell'obbligo contributivo e le modalità per provare l'esonero, purché tali condizioni siano coerenti con la fonte primaria.
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