Sentenza n. 147/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, implicito o comunque opposto dall’INPS, della rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi. La controversia concerneva, in particolare, l’applicabilità del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda. L’INPS si è costituito resistendo al ricorso. Le questioni interpretative riguardavano: la rilevanza dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; gli effetti dell’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; e la natura del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha riconosciuto al ricorrente il diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo tali benefici nella base di calcolo. Il giudice ha chiarito che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita; che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia e il termine previsto per la domanda è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, non è un termine decadenziale dalla fruizione del beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
L’abrogazione della disposizione, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la reviviscenza della precedente formulazione limitativa del beneficio.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, disposta dal Codice dell’ordinamento militare, non comporta la reviviscenza della disciplina previgente che escludeva la cessazione a domanda.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata e di una causa manifesta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone alla parte soccombente il rimborso del contributo unificato, secondo quanto disposto in sentenza, al passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
- L’abrogazione di una disposizione che aveva sostituito una precedente norma limitativa non determina, in assenza di una specifica previsione, la reviviscenza della norma originaria; pertanto non rivive l’esclusione del beneficio per chi cessa dal servizio a domanda.
- Il termine previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio economico, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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