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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07258/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro disposto dal GIP ex art. 240-bis c.p. sul capitale sociale, compendio aziendale e somme di denaro ritenute comunque pertinenti al reato. Il ricorrente, tramite il difensore, denunciava: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di fumus commissi delicti; (2) assenza di motivazione sul periculum in mora; (3) errata applicazione dell'onere della prova e insufficiente valutazione degli indizi in tema di interposizione fittizia (mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza); (4) motivazione apparente sui criteri di accertamento della sproporzione patrimoniale; (5) mancanza di motivazione riguardo alla sequestrabilità di somme donate da terzi depositate su conto Poste Italiane.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel sindacato sui provvedimenti cautelari reali, la Corte può esaminare solo questioni di diritto e vizi di motivazione così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi; non è consentito rivalutare i fatti e le intercettazioni (questione di merito) salvo manifesta illogicità non deducibile con il motivo di diritto generico. La motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta sufficiente e adeguata a rispondere alle censure, e le contestazioni circa il periculum e la sproporzione patrimoniale non sono risultate tali da rendere l'atto privo di argomentazione minima. Il ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di € 3.000,00 ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma relativa alla concorso di persone nel reato; utilizzato nel contesto delle imputazioni penali mosse agli indagati.

  • art. 512 c.p.

    Riferito al reato di trasferimento fraudolento di valori, posto a fondamento della confisca e del sequestro per sproporzione.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Citando l'articolo, la motivazione ha tenuto conto dell'esclusione dell'aggravante di agevolazione mafiosa nel valutare il quadro indiziario; la Corte ha rilevato che l'esclusione non inficia automaticamente le valutazioni cautelari compiute dal giudice del riesame.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma che disciplina il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione; applicata come base giuridica del provvedimento impugnato e oggetto di valutazione in merito ai criteri di accertamento della sproporzione patrimoniale.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato nelle censure in relazione ai limiti e ai requisiti della motivazione del giudice del riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente risposto alle deduzioni.

  • art. 512-bis c.p.

    Citato tra le norme contestate dal ricorrente; la decisione non entra nel merito sostanziale delle singole qualificazioni penali, ma valuta la correttezza del sindacato di legittimità.

  • art. 125 comma 3 c.p.p.

    Invocato riguardo alla sequestrabilità delle somme depositate su conto corrente (liberalità di terzi); la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse generica e che non sussistesse un onere motivazionale specifico del Tribunale sul punto in presenza di censura generica.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiama il limite del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il controllo è di legittimità e non può sostituirsi alla valutazione di merito del giudice.

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Richiamata per chiarire che la c.d. 'illogicità manifesta' della motivazione, quale questione di fatto, non può essere dedotta generically in Cassazione ma con il mezzo processuale specifico previsto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma a titolo di ammenda per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali, esercita un sindacato di legittimità limitato: non può rivalutare i fatti, le prove e l'interpretazione delle intercettazioni, salvo vizi di motivazione così gravi da manifestare l'assenza totale di argomentazione.
  • Le censure basate su una "diversa valutazione" degli elementi indiziari o su un'interpretazione alternativa di conversazioni intercettate sono tipicamente questioni di merito devolute al giudice di merito e non sono ammissibili in Cassazione se non fondate su specifici profili di diritto.
  • Per dimostrare l'interposizione fittizia a fini di confisca è necessario fornire elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; valutazioni meramente basate su parentela, giovane età o ruolo formale possono non essere sufficienti se non contestualizzate e argomentate in modo puntuale.
  • La sussistenza del periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca richiede motivazione concreta e riferita al caso concreto (comportamenti di disponibilità patrimoniale, trasferimenti effettivi, concrete capacità di dissipazione); formulazioni generiche sulla personalità o sull'abitudine di vita devono essere integrate da fatti specifici.
  • Somme depositate derivanti da liberalità di terzi devono essere documentate e il giudice deve esprimersi se tali importi sono stati computati nella verifica della sproporzione; la mera produzione generica di documenti può non impedire il sequestro se non provato il nesso esclusivo con donazioni.
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e l'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p., specialmente se la Corte ravvisa profili di colpa nella determinazione dei motivi di impugnazione.
  • In situazioni analoghe conviene curare la motivazione probatoria in sede di merito (udienza di riesame) e, prima di proporre ricorso in Cassazione, verificare che le censure riguardino effettive violazioni di legge o vizi motivazionali radicali, non meri contrasti valutativi.

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