Ordinanza n. 142/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato a seguito di accesso agli atti con pec del 30-12-2025, con cui la Prefettura-UTG di Foggia, in erronea applicazione dell’art.22 del D.lgs n.286/98, ha decretato la revoca del Nulla-Osta ed il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata da -OMISSIS- in favore di -OMISSIS- -di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato ed, ove occorra, delle presupposte ed anacronistiche disposizioni regolamentari di cui agli artt. 30 bis e 35 co.1 del DPR 394/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro stagionale e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio fondato sulla mancata presentazione presso i competenti uffici entro otto giorni dall'ingresso in Italia e sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha dedotto, tra l'altro, l'erronea applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'incompetenza della Prefettura, assumendo che il potere spettasse allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha inoltre contestato gli atti presupposti e le disposizioni regolamentari richiamate nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a sommario esame, non fondate le censure dedotte. Ha rilevato che il ricorrente, entrato in Italia il 6 febbraio 2024, non si era presentato entro il termine di otto giorni e che il datore di lavoro aveva comunicato l'ingresso soltanto il 30 agosto 2024; inoltre, non risultava sottoscritto alcun contratto di soggiorno. Tali circostanze sono state ritenute coerenti con il fondamento del provvedimento nella disciplina dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998. È stata respinta anche la censura di incompetenza, poiché lo Sportello Unico per l'Immigrazione costituisce un'articolazione della Prefettura. Il TAR ha altresì richiamato l'orientamento secondo cui, nell'immigrazione economica, lo straniero è titolare di un interesse legittimo e non è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; nella fattispecie, erano comunque decorsi anche i nove mesi massimi di soggiorno stagionale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata per la disciplina del nulla-osta al lavoro e per l'individuazione dell'articolazione amministrativa competente, comprendente lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
“Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici”
Il TAR ha ritenuto rilevante, ai fini cautelari, la mancata sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno e il mancato rispetto degli adempimenti successivi all'ingresso, in assenza di cause di forza maggiore o non imputabili al lavoratore.
art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Il soggiorno stagionale non può eccedere complessivamente nove mesi; il TAR ha rilevato che tale periodo massimo era comunque ampiamente decorso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Nell'immigrazione economica, la posizione dello straniero rispetto al rilascio del nulla-osta e all'ingresso per lavoro è qualificabile come interesse legittimo, correlato alla disponibilità di un rapporto lavorativo richiesto dal datore di lavoro, diversamente dalle posizioni connesse al diritto d'asilo.
- La mancata presentazione dello straniero presso i competenti uffici entro otto giorni dall'ingresso e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno costituiscono elementi rilevanti per la revoca del nulla-osta al lavoro ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, salvo che il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione costituisce un'articolazione della Prefettura; pertanto, la censura di incompetenza della Prefettura fondata sulla pretesa titolarità esclusiva del potere in capo allo Sportello non è idonea, di per sé, a sostenere l'illegittimità del provvedimento.
- Nelle fattispecie di immigrazione economica considerate dalla decisione non è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Il soggiorno per lavoro stagionale è comunque soggetto al limite massimo complessivo di nove mesi previsto dall'art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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