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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18440/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto, da parte della Corte di Appello di Roma, della richiesta di rescissione del giudicato proposta per conto di Lainez in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 15068/2018 (condanna per rapina aggravata e lesioni aggravate). Si deduceva che il processo si era svolto nei confronti di un "assente inconsapevole": la Corte territoriale aveva ritenuto valida la dichiarazione di domicilio resa il 13/4/2015 e aveva confuso la ritualità delle notifiche con la effettiva conoscenza del procedimento, nonostante elementi che indicavano l'inidoneità della dichiarazione (mancata conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato, assenza di indicazione del difensore d'ufficio, atto privo di riferimento ai fatti). Si sosteneva la violazione degli artt. 629-bis e 420-bis c.p.p. (e, in fatto, il ricorso alla notifica ex art. 161, comma 4 c.p.p. non assicurava la conoscenza del procedimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l'applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi giurisprudenziali relativi alla dichiarazione di assenza e alla rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo: non è sufficiente la regolarità formale delle notifiche o la mera elezione/dichiarazione di domicilio nelle indagini preliminari a provare la conoscenza effettiva della "vocatio in iudicium". In mancanza di elementi che attestino con certezza la conoscenza o la volontaria sottrazione del ricorrente, la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, revocato la sentenza n. 15068/2018 del Tribunale di Roma nei confronti di Lainez, disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio e ordinato l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altro titolo.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di rescissione del giudicato; la Corte assume che, nel contesto della richiesta di rescissione per incolpevole mancata conoscenza del processo, non possa farsi affidamento esclusivo su elementi meramente formali e che occorra valutare l'effettiva conoscenza della "vocatio in iudicium".

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, l'art. 420-bis (nella formulazione previgente applicabile) impone al giudice di accertare con certezza la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la volontaria sottrazione; non è sufficiente la sola regolarità formale delle notifiche, né la mera elezione/dichiarazione di domicilio nelle indagini preliminari, per dichiarare l'assenza e procedere senza che sia provata l'effettiva conoscenza.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che la notifica della "vocatio in iudicium" effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato (ai sensi dell'art. 161, comma 4) non consente di presumere automaticamente la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, se manca altro elemento che lo dimostri.

Massime di principio

  • La mera regolarità formale delle notifiche o la semplice elezione/dichiarazione di domicilio nelle indagini preliminari non prova di per sé la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.
  • Per dichiarare l'assenza e procedere senza l'imputato (art. 420-bis c.p.p.) il giudice deve avere elementi positivi dai quali risulti con certezza la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione; il dubbio favore dell'assenza inconsapevole giustifica la rescissione del giudicato.
  • La notifica in luogo diverso dal domicilio eletto (art. 161, comma 4 c.p.p.) non integra automaticamente la prova della conoscenza del procedimento; occorre valutare il complesso degli elementi (lingua, conoscenza degli atti, indicazioni sul contenuto degli atti svolte all'atto della dichiarazione di domicilio, presenza di difensore informato).
  • Se mancano elementi che attestino la conoscenza dell'imputato, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza definitiva e disporre la trasmissione degli atti per un nuovo giudizio, con consequenziale rimessione in libertà del condannato se non detenuto per altra causa.
  • La diligenza o negligenza dell'imputato nel tenersi informato non può essere automatica base probatoria per presumere una "volontaria sottrazione"; l'onere di accertamento dell'effettiva conoscenza grava sul giudice che dichiara l'assenza.

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