Cassazione Penale, Sentenza n. 4194/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che gli aveva applicato 5 anni di reclusione e 27.000 euro di multa per trasporto e cessione di cocaina (circa 20 g), lamentando la mancata correlazione tra la richiesta concordata (5 anni e 12.000 euro di multa) e il dispositivo della sentenza, che indicava erroneamente 27.000 euro. Il ricorrente sosteneva che si trattava di un errore materiale nella indicazione della pena pecuniaria, in contrasto con la motivazione che dava correttamente atto della pena concordata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'errore materiale nel dispositivo relativo alla misura della pena pecuniaria, evidenziando che la motivazione mostrava chiaramente la pena concordata tra le parti (e indicata nelle richieste ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). Tenuto conto della prevalenza della motivazione quando la discrepanza è ricostruibile come errore materiale, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulla pena pecuniaria, che è stata definitivamente rideterminata in euro 12.000 di multa; la restante parte della sentenza (5 anni di reclusione) è rimasta confermata.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento al rito del patteggiamento e al contenuto delle richieste concordate tra le parti che il giudice deve prendere in considerazione nella determinazione della pena.
art. 619 cod. proc. pen.
Richiamata come procedura per la rettifica dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza sulla base degli elementi emergenti dalla motivazione.
Massime giurisprudenziali (sez.3, n.3969 del 25/09/2018)
Principio secondo cui, pur essendo il dispositivo espressione immediata della decisione, la prevalenza del dispositivo non è assoluta e va confrontata con la motivazione quando questa contenga elementi certi che rendano evidente un errore del dispositivo.
Massime giurisprudenziali (sez.2, n.35424 del 13/07/2022, Raimondi)
Ulteriore conferma che, se la discrepanza disposito/motivazione dipende da un errore materiale e la motivazione consente di ricostruire chiaramente il procedimento seguito per la determinazione della pena, la motivazione può prevalere e l'errore può essere rettificato.
Massime di principio
- In caso di discordanza tra dispositivo e motivazione, la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta: se la discrepanza è dovuta a un errore materiale e la motivazione ricostruisce chiaramente la volontà decisoria, la motivazione può prevalere sul dispositivo.
- Nei casi di patteggiamento, la pena concordata e riportata nella motivazione assume particolare rilievo: un errore numerico nel dispositivo può essere corretto se dalla motivazione emerge inequivocabilmente la pena effettivamente concordata.
- La correzione dell'errore materiale può avvenire secondo la procedura prevista (richiamata, nel caso, dall'art. 619 c.p.p.); la rettifica interessa la parte affetta da errore senza necessità di annullare l'intera sentenza quando il resto della decisione è immune da vizi.
- Per evitare problemi, le parti e il giudice devono verificare la coerenza tra richieste concordate, motivazione e dispositivo prima della sottoscrizione della sentenza: eventuali incongruenze vanno tempestivamente segnalate e corrette.
- In sede di impugnazione è necessario documentare con precisione che la discrepanza è un errore materiale (e non una diversa valutazione): l'esito favorevole è più probabile quando la motivazione contiene passaggi logici e calcoli che ricostruiscono inequivocabilmente la determinazione della pena.
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