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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1073/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per la negazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.. Contestualmente deduce che la condotta era consistente in un breve allontanamento dal luogo di lavoro autorizzato per recarsi in un bar distante circa venti metri, che l'offesa era modesta e il comportamento non abituale, e che la Corte d'appello avrebbe valutato erroneamente la questione basandosi sulla mera tipologia del reato anziché sulla rilevanza dell'offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione rileva che la motivazione della Corte d'appello sulla esclusione della causa di non punibilità risultava inadeguata e richiedeva un supplemento di motivazione. Tuttavia, constata che il reato è estinto per prescrizione (termine di prescrizione calcolato sulla base della pena edittale massima di 3 anni, con decorrenza dal 21/09/2016 e scadenza al 21/03/2024). Poiché la prescrizione è causa di estinzione che può essere rilevata d'ufficio e non richiede accertamenti di merito, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Conseguentemente non si procede all'esame sostanziale del motivo relativo all'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere invocata anche per il reato di evasione se ricorrono i parametri di particolare tenuità (modesta offensività del fatto, non abitualità), ma la valutazione deve fondarsi sulla rilevanza dell'offesa e non solo sulla tipologia del reato.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Le cause di proscioglimento immediate sopravvenute al provvedimento impugnato (come l'estinzione per prescrizione) sono rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione quando non richiedono accertamenti di merito.

  • art. 159 cod. pen.

    Disciplina delle sospensioni della prescrizione: la Corte ha osservato l'assenza di sospensioni rilevanti al decorso del termine prescrizionale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 393 del 23/11/2006

    Corte cost., sent. n. 393/2006

    La prescrizione è qualificata come istituto di diritto sostanziale; pertanto va applicata la disciplina vigente al momento del fatto.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 8413/2007 e altre)

    Sez. U. n. 8413 del 20/12/2007; Sez. U. n. 32 del 22/11/2000; Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009

    La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione o altra causa estintiva sopravvenuta, salvo che tutti i motivi di ricorso siano inammissibili per manifesta infondatezza; se la causa estintiva sussiste, ne consegue l'annullamento senza rinvio e l'impossibilità di proseguire nell'accertamento di nullità o vizi della motivazione.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. va valutata sulla base della rilevanza dell'offesa e della non abitualità del comportamento, non semplicemente sulla tipologia del reato.
  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, emerge una causa di estinzione del reato come la prescrizione, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e pronunciarsi sull'annullamento senza rinvio quando l'accertamento non richiede valutazioni di merito.
  • La prescrizione va calcolata secondo la disciplina in vigore al momento del fatto; è necessario verificare eventuali interruzioni o sospensioni del decorso prescrizionale (art. 159 c.p.).
  • Quando la causa estintiva sopravviene, il giudizio di legittimità si limita a pronunciare l'estinzione e non procede all'esame sostanziale dei motivi che richiederebbero valutazioni di merito o supplementi di motivazione.
  • Nel caso di reati con pena edittale lieve (es. massimo 3 anni), la possibilità che scatti la prescrizione è concreta; il difensore dovrebbe verificare e documentare tempestivamente ogni elemento utile a dimostrare l'insussistenza dell'abitualità e la modesta offensività se si intende ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis.

Testo integrale

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