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Sentenza

Sentenza n. 1560/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di una quota in denaro e all'accredito della quota residua

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'integrale inadempimento del Ministero all'obbligo risultante dalla sentenza civile n. 1363/2025, passata in giudicato e notificata all'amministrazione il 29 luglio 2025. Il titolo riconosceva il diritto al beneficio di 500 euro per ciascun anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, disponendo il pagamento di 369 euro e la messa a disposizione di ulteriori 1.631 euro tramite la Carta elettronica del docente, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero si è costituito, ma la pretesa documentata non è stata adeguatamente contestata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile, rilevando che la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo le somme e applicando le modalità stabilite dal titolo, oltre agli interessi legali e agli ulteriori accessori dovuti. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito: l'importo indicato dalla ricorrente non vincola in via definitiva l'amministrazione, che deve verificare capitale residuo, decorrenza e misura degli interessi secondo il titolo e la legge. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà determinare l'importo effettivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari. È stata respinta la richiesta di astreinte, poiché il credito pecuniario risultava adeguatamente tutelato dalla maturazione degli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla serialità delle inerzie amministrative rilevate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi, inclusi i titoli emessi dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le altre misure esecutive necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non necessario applicarla.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Riconosce alle amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    Forniscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito risultante dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rendono applicabile nel processo amministrativo la disciplina relativa alla distrazione delle spese processuali.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme o l'esecuzione di ulteriori obblighi, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento dell'amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né ridetermina autonomamente il diritto sostanziale accertato dal giudicato: l'esatta quantificazione del credito deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti già eseguiti, con verifica del capitale residuo e degli interessi dovuti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a un'apposita istanza del creditore; il commissario può adottare gli atti contabili e organizzativi necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora non deve essere disposta quando l'obbligazione è pecuniaria e la maturazione degli interessi legali offre una tutela adeguata contro il ritardo nell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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