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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06847/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore originario per far dichiarare inefficaci, nei propri confronti, alcuni atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore e ritenuti pregiudizievoli della garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello il debitore aveva contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, deducendo l'assenza dell'eventus damni e del consilium fraudis e sostenendo inoltre la natura onerosa di uno degli atti impugnati. Nel corso del giudizio di secondo grado era intervenuta la società cessionaria del credito, tramite mandataria, a seguito di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, chiedendo la prosecuzione del giudizio nei propri confronti. La Corte d'appello aveva estromesso il cedente e dichiarato l'inefficacia degli atti anche nei confronti della cessionaria. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 c.p.c., 1260, 1263 e 2901 c.c. e degli artt. 1, 2, 3 e 4 L. n. 130/1999, sostenendo che nella cartolarizzazione non vi sarebbe successione a titolo particolare nel diritto controverso, perché l'azione revocatoria avrebbe ad oggetto un diritto potestativo autonomo e non il credito; quindi il cessionario non potrebbe intervenire né giovarsi della sentenza revocatoria; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese d'appello, contestando che il giudice avesse condannato alle spese un contumace e non avesse adottato analoga statuizione nei confronti di un'altra contumace.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in tema di azione revocatoria ordinaria, la cessione del credito intervenuta in corso di causa comporta successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., poiché la revocatoria è strumento di conservazione della garanzia patrimoniale inerente al credito ceduto e non diritto autonomo e distinto dal credito. Ha quindi reputato corretta la prosecuzione del giudizio nei confronti della cessionaria e l'estromissione della cedente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che una delle contumaci era stata già dichiarata priva di legittimazione passiva in primo grado con compensazione integrale delle spese, capo non impugnato e dunque coperto da giudicato; la corte territoriale aveva pertanto correttamente limitato la condanna alle spese ai soli soccombenti, senza violare l'art. 91 c.p.c. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La cessione del credito in corso di causa determina successione a titolo particolare nel diritto controverso anche nel giudizio di revocatoria ordinaria, consentendo l'intervento del cessionario e la prosecuzione del processo nei suoi confronti.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione rispetto alla successione nel credito e nella relativa tutela conservativa.

  • art. 1263 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la tutela revocatoria segua il credito ceduto e quindi il cessionario possa subentrare nel rapporto processuale connesso alla garanzia patrimoniale.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è qualificata come strumento di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, non come diritto autonomo svincolato dal credito stesso.

  • artt. 1, 2, 3 e 4 L. n. 130/1999

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla cartolarizzazione; la Corte li considera compatibili con l'intervento del cessionario del credito nel giudizio revocatorio.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza e il potere del giudice di merito, nel rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la cessione del credito intervenuta nel corso del giudizio comporta la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., perché la revocatoria è accessoria alla funzione di garanzia del credito ceduto.
  • Il cessionario del credito può intervenire nel processo revocatorio e proseguire il giudizio, anche in grado di appello, senza necessità di instaurare una nuova causa.
  • La tutela revocatoria non integra un diritto autonomo e separato dal credito, ma uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale inerente al credito stesso.
  • La censura in cassazione sulla regolazione delle spese non può superare un capo della sentenza non impugnato e coperto da giudicato.
  • In materia di spese processuali, il giudice di merito conserva un margine di discrezionalità, sindacabile in cassazione solo se viola il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata di spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della prova
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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