Cassazione Civile, Ordinanza n. 06198/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia originava da un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro, relativo a un contratto di opzione per persona da nominare e al successivo atto di dichiarazione di nomina. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello in Commissione tributaria regionale, i soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Tuttavia il ricorso veniva notificato non all’Agenzia delle entrate, che aveva emesso l’atto impositivo ed era stata parte nei gradi di merito, ma all’Agenzia delle entrate riscossione, soggetto diverso e subentrato solo nelle funzioni di riscossione. La Corte rilevava quindi la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato a resistere in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato a un soggetto diverso da quello che aveva assunto la qualità di parte nel giudizio di merito e che aveva emesso l’atto impugnato. Ha ritenuto che tale errore impedisse la rituale instaurazione del rapporto processuale e precludesse l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto correttamente legittimato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta a chi sia stato parte del giudizio di merito concluso con la sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
La legittimazione a proporre ricorso straordinario o a resistervi presuppone la qualità di parte nel giudizio di merito.
art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Ha istituito il subentro di Agenzia delle entrate riscossione nelle funzioni di riscossione nazionale già svolte dalle società del gruppo Equitalia.
L. 1° dicembre 2016, n. 225
Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 193 del 2016.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere notificato alla parte che abbia formalmente partecipato al giudizio di merito e che sia titolare della posizione sostanziale/processuale derivante dall’atto impugnato.
- La notifica del ricorso a un soggetto diverso da quello legittimato determina la mancata instaurazione del contraddittorio e l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il rapporto processuale di base è radicalmente carente per errata individuazione del destinatario dell’impugnazione, non è consentita l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto corretto.
- L’errore nella individuazione della parte resistente in cassazione è un vizio preliminare e assorbente, che impedisce l’esame dei motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
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