Regolamento (UE) 2017/1221
Regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda il metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le norme tecniche di attuazione del regime Euro 5/Euro 6 per le emissioni evaporative, sostituendo integralmente l’allegato VI del regolamento (CE) n. 692/2008. La riforma introduce una nuova metodologia di prova di tipo 4 che comprende anche l’invecchiamento del filtro ai carboni attivi, la misurazione della permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante e l’uso del carburante di riferimento E10. Sono inoltre precisate nuove definizioni, nuovi obblighi documentali per i fabbricanti e una disciplina applicativa differita al 1° settembre 2019 per i veicoli nuovi.
Modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 introducendo una nuova procedura per la prova di tipo 4 sulle emissioni evaporative dei veicoli leggeri, inclusi nuovi test su invecchiamento del filtro e permeabilità del sistema di alimentazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli nuovi immatricolati nell’Unione a partire dal 1° settembre 2019, nell’ambito dell’omologazione dei veicoli a motore per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri ad accensione comandata, ai fini della verifica delle emissioni di idrocarburi per evaporazione. Incide sui costruttori e, in pratica, sui sistemi di alimentazione e di stoccaggio del carburante dei veicoli soggetti al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 692/2008. Restano fuori i veicoli e le prove non ricompresi nel regime di omologazione richiamato, mentre la prova delle emissioni di scarico ai fini normativi continua a svolgersi separatamente.
Modifica del metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4)
Il regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 in attuazione del regolamento (CE) n. 715/2007, aggiornando la procedura tecnica per la misurazione delle emissioni evaporative dei veicoli leggeri. La revisione risponde alle criticità emerse nei lavori preparatori della Commissione, con particolare riferimento a spurgo, effetto dell’etanolo, durabilità dei filtri, permeazione del carburante e emissioni di rifornimento, al fine di rafforzare la tutela ambientale.
Ambito e decorrenza applicativa
La nuova disciplina riguarda i veicoli nuovi immatricolati nell’Unione dal 1° settembre 2019. Essa si inserisce nel sistema di omologazione dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri Euro 5 ed Euro 6 e disciplina, in modo tecnico e dettagliato, il controllo delle emissioni di idrocarburi per evaporazione prodotte dal sistema di alimentazione dei veicoli con motore ad accensione comandata.
Nuove definizioni introdotte
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 692/2008 vengono introdotte quattro definizioni rilevanti per l’applicazione della prova:
- sistema di stoccaggio del carburante, comprensivo di serbatoio, bocchettone di riempimento, tappo e pompa del carburante;
- coefficiente di permeabilità (PF), inteso come emissioni di idrocarburi dovute alla permeabilità del sistema;
- serbatoio monostrato;
- serbatoio multistrato, costituito da almeno due materiali stratificati, di cui uno impermeabile agli idrocarburi, incluso l’etanolo.
Nuova architettura della prova di tipo 4
L’allegato VI è sostituito integralmente e struttura la prova in tre componenti:
- prova delle emissioni per evaporazione;
- prova di invecchiamento del filtro ai carboni attivi;
- prova di permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante. Il risultato complessivo della prova è ottenuto sommando le perdite per sosta a caldo e le perdite diurne, secondo la formula MHS + MD1 + MD2 + 2PF. Tale valore deve essere inferiore al limite previsto dall’allegato I, tabella 3, del regolamento (CE) n. 715/2007.
Veicolo, carburante e attrezzature di prova
Il veicolo da provare deve essere meccanicamente idoneo, rodato e guidato per almeno 3 000 km; devono essere registrati chilometraggio ed età del veicolo utilizzato per la certificazione. Il sistema di controllo delle emissioni evaporative deve essere collegato e funzionante durante il rodaggio, e il filtro ai carboni attivi deve essere stato utilizzato normalmente, senza spurghi o carichi anomali. Per la prova deve essere impiegato il carburante di riferimento E10 di tipo I dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008. Le attrezzature di prova devono rispettare requisiti richiamati dal regolamento UN/ECE n. 83 per banco dinamometrico, locale di misura, sistemi di analisi, registrazione di temperatura e pressione, ventole, gas e apparecchiature supplementari.
Invecchiamento del filtro ai carboni attivi
La nuova procedura impone l’invecchiamento del filtro prima delle sequenze di prova diurna e di sosta a caldo. Il processo si articola in tre fasi:
- condizionamento termico: 50 cicli tra -15 °C e 60 °C, ciascuno di 210 minuti, con stabilizzazione di 30 minuti alle estremità;
- condizionamento mediante vibrazioni: 12 ore lungo l’asse verticale, con frequenza 30 ± 10 Hz e valore totale Grms > 1,5;
- invecchiamento del carburante: 300 cicli con miscela di carburante E10 e azoto o aria, caricamento fino al punto di fuoriuscita e spurgo secondo il regolamento UN/ECE n. 83. Durante la procedura si effettua la misurazione della Butane Working Capacity (BWC) dopo 50 e dopo 300 cicli, fino a ottenere un filtro stabilizzato. Il fabbricante deve inoltre fornire all’autorità di omologazione un verbale di prova con le principali informazioni tecniche, comprese le misurazioni BWC.
Determinazione del coefficiente di permeabilità
La permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante è misurata su un sistema rappresentativo di una famiglia, fissato su una piattaforma e mantenuto a 40 °C ± 2 °C per 20 settimane complessive. Alla terza settimana e alla ventesima settimana si effettuano due misurazioni in cabina a temperatura variabile, ottenendo rispettivamente HC3W e HC20W. Il coefficiente di permeabilità PF è dato da HC20W - HC3W ed è espresso in g/24 h. Per i serbatoi multistrato è prevista un’alternativa semplificata: il fabbricante può scegliere un coefficiente assegnato APF pari a 120 mg/24 h, purché presenti una dichiarazione sul tipo di serbatoio e sui materiali utilizzati.
Sequenza della prova di sosta a caldo e delle perdite diurne
La prova finale prevede una sequenza articolata di sosta, svuotamento e riempimento del serbatoio, precondizionamento su banco dinamometrico, nuova sosta, caricamento del filtro al punto di fuoriuscita, prova di tipo I e successiva prova di sosta a caldo, seguita da due prove diurne di 24 ore. Le misurazioni vengono registrate come MHS, MD1 e MD2. Il regolamento precisa che, su richiesta del fabbricante e previa approvazione dell’autorità competente, le fonti di emissione di fondo diverse da quelle dovute al carburante possono essere ridotte o eliminate prima della prova.
Obblighi informativi verso l’autorità di omologazione
Il fabbricante deve trasmettere verbali di prova dettagliati, distinguendo tra:
- verbale di invecchiamento del filtro, con tipo di carboni attivi, percentuale di caricamento, specifiche del carburante e BWC;
- verbale sul coefficiente di permeabilità, con descrizione del sistema, tipo di serbatoio, materiali, temperature medie settimanali, HC3W, HC20W e PF;
- verbale della prova finale, con dati sulle soste, sul filtro invecchiato, sulla prova di sosta a caldo, sulle due prove diurne e sul risultato complessivo. Se le attività di invecchiamento o di misurazione della permeabilità sono svolte da fornitori, il fabbricante deve avvisare preventivamente l’autorità di omologazione per consentire la presenza o il controllo diretto nelle sedi del fornitore.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove definizioni tecniche
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 692/2008 sono aggiunte le definizioni di "sistema di stoccaggio del carburante", "coefficiente di permeabilità (PF)", "serbatoio monostrato" e "serbatoio multistrato". Le definizioni chiariscono l’oggetto della prova e distinguono tra serbatoi costituiti da un solo strato e serbatoi con almeno due materiali stratificati, uno dei quali impermeabile agli idrocarburi, inclusa l’etanolo.
Applicazione differita alle nuove immatricolazioni
All’articolo 17 è inserita una disposizione secondo cui l’allegato VI, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1221, si applica dal 1° settembre 2019 a tutti i veicoli nuovi immatricolati da tale data.
Sostituzione dell’allegato VI
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 692/2008 è sostituito integralmente. Il nuovo allegato disciplina la procedura di prova di tipo 4 per determinare le emissioni di idrocarburi per evaporazione del sistema di alimentazione dei veicoli con motore ad accensione comandata.
Struttura della prova di tipo 4
La prova comprende: prova delle emissioni per evaporazione, prova di invecchiamento del filtro ai carboni attivi e prova di permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante. Il risultato complessivo è dato dalla somma delle emissioni da perdite per sosta a caldo e perdite diurne, con formula finale MHS + MD1 + MD2 + 2PF.
Veicolo, attrezzature e carburante
Il veicolo deve essere in buone condizioni, rodato per almeno 3 000 km, con sistema di controllo delle emissioni evaporative correttamente funzionante; il filtro ai carboni attivi deve essere quello invecchiato secondo la nuova procedura. Per la prova va utilizzato il carburante di riferimento E10 di tipo I dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008. Sono inoltre richiamati i requisiti tecnici per banco dinamometrico, locale di prova, sistemi di analisi, registrazione della temperatura e della pressione, ventole, gas e attrezzature supplementari, secondo il regolamento UN/ECE n. 83.
Invecchiamento del filtro ai carboni attivi
Prima delle sequenze di perdita diurna e per sosta a caldo, il filtro deve essere invecchiato in banco con cicli ripetuti di condizionamento termico, vibrazioni e caricamento con vapori di carburante E10. La procedura prevede 50 cicli termici di 210 minuti ciascuno tra -15 °C e 60 °C, 12 ore di vibrazione verticale e 300 cicli di invecchiamento del carburante, intervallati da spurgo e da misurazioni della Butane Working Capacity (BWC). Il filtro è considerato stabilizzato dopo 300 cicli di carburante e 10 cicli di butano.
Misurazione della permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante
Il sistema di stoccaggio del carburante rappresentativo di una famiglia è sottoposto a invecchiamento per 20 settimane a 40 °C ± 2 °C, con misurazioni delle emissioni di idrocarburi alla terza e alla ventesima settimana (HC3W e HC20W) in cabina a temperatura variabile. Il coefficiente di permeabilità PF è dato dalla differenza HC20W - HC3W, espresso in g/24 h. In alternativa, per i serbatoi multistrato, il fabbricante può usare un coefficiente assegnato APF pari a 120 mg/24 h, con dichiarazione sul tipo di serbatoio e sui materiali impiegati.
Sequenza della prova di evaporazione, sosta a caldo e perdite diurne
La sequenza prevede una sosta del veicolo per 12-36 ore, lo svuotamento e riempimento del serbatoio, un ciclo di precondizionamento sul banco dinamometrico, un’ulteriore sosta, il caricamento del filtro fino al punto di fuoriuscita, una prova al banco con ciclo di tipo I e una prova di sosta a caldo, seguita da due prove diurne di 24 ore ciascuna. Le emissioni sono registrate come MHS, MD1 e MD2; il risultato complessivo deve essere inferiore al limite dell’allegato I, tabella 3, del regolamento (CE) n. 715/2007.
Obblighi documentali e controllo dell’autorità di omologazione
Il fabbricante deve presentare verbali di prova contenenti, per l’invecchiamento del filtro, almeno tipo di carboni attivi, percentuale di caricamento, specifiche del carburante e misurazioni BWC; per la permeabilità, descrizione completa del sistema, temperatura media settimanale, HC3W, HC20W e PF; per la prova finale, descrizione delle soste, filtro invecchiato usato, temperatura media della prova di sosta a caldo, misure HSL, DL1st day, DL2nd day e risultato finale. Se invecchiamento o permeabilità sono eseguiti da fornitori, il fabbricante deve informare preventivamente l’autorità di omologazione per consentire la presenza o il controllo diretto.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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