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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00865/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di rinvio (3/2/2025) sostenendo l'insufficiente motivazione circa l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 r.d. n. 267/1942). Denuncia che la Corte territoriale si sia limitata ad affermare che lo scopo di arrecare danno ai creditori si sarebbe ravvisato nell'"impedire ai creditori la ricostruzione dei fatti gestionali" mediante l'occultamento delle vicende gestionali, senza indicare concretamente dove e in quali atti si sarebbe verificato tale occultamento e senza dare conto in modo circostanziato del dolo specifico. Il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto. Nel caso concreto la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha valutato unitamente: l'omessa tenuta delle scritture contabili per otto anni, l'ingente entità del passivo, la non occasionalità dell'attività fraudolenta (organizzata su base familiare) e il comportamento ostruzionistico della ricorrente nei confronti del curatore; elementi che, considerati nel loro insieme, costituiscono prova congrua e sufficiente del dolo specifico volto a frodare i creditori. Conseguentemente la condanna per bancarotta fraudolenta documentale è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 216, comma 1, n. 1 e n. 2)

    La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo specifico consistente nella volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurarsi un ingiusto profitto; l'omessa tenuta delle scritture integra il reato solo se finalizzata a tale scopo e il dolo può essere desunto dalle circostanze e dalla ricostruzione complessiva dei fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina il motivo di cassazione relativo alla motivazione (vizio di motivazione) invocato dalla ricorrente: il ricorso è fondato su presunte insufficienze o contraddizioni della motivazione di merito.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Limita l'ampiezza della relazione di ricorso e la portata di quanto può essere riportato in cassazione; il ricorso deve riportare i motivi nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali; qui la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. 5, n. 25432 dell'11/04/2012

    Principio richiamato che ammette la possibilità di desumere il dolo specifico dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze fattuali che ne evidenziano la valenza fraudolenta.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 1912 del 15/10/2024

    Sentenza di annullamento parziale che aveva già rilevato la carenza motivazionale sulla sussistenza dell'elemento psicologico per la bancarotta documentale nel primo giudizio di appello, disponendo il rinvio.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. 5, n. 42546 del 7/11/2024

    Richiama il principio che il dolo specifico della bancarotta documentale può essere desunto dalla complessiva ricostruzione dei fatti e dalle circostanze che ne manifestano la finalità fraudolenta.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023

    Affermato che l'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali può colorare di specificità l'elemento soggettivo richiesto.

Massime di principio

  • L'omessa tenuta o la tenue inadeguata delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale soltanto se è dimostrabile il dolo specifico di voler pregiudicare i creditori o procurarsi un ingiusto profitto.
  • Il dolo specifico non richiede sempre una confessione esplicita: può essere desunto dalla valutazione complessiva degli elementi fattuali (durata della condotta, entità del passivo, modalità organizzative, comportamento verso curatori/creditori, occulti ostruzionismi).
  • La mera carenza formale della contabilità non basta: per la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale servono circostanze concrete che dimostrino la finalità fraudolenta.
  • In appello e in cassazione il giudice deve fornire una motivazione chiara e circostanziata quando desume il dolo dalle circostanze; motivazioni generiche possono portare all'annullamento e al rinvio.
  • Elementi indiziari rilevanti sono: durata prolungata dell'omissione, ingente passivo accumulato, organizzazione non occasionale (es. base familiare), e comportamenti ostruzionistici verso curatori o organi procedurali.
  • Per chi difende il soggetto accusato, è strategico mostrare alternative ragionevoli all'intenzionalità (errori gestionali, trascuratezza non finalizzata, cause esterne) e contrastare la ricostruzione unitaria degli elementi indiziari.

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