Cassazione Penale, Sentenza n. 2911/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa del 16/06/2023 che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica (manomissione del contatore) per difetto di querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, e omessa la valutazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (reato su cosa destinata a pubblico servizio) che, se riconosciuta, avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Procuratore contestava la decisione sostenendo tra l'altro la legittimità della contestazione suppletiva e la possibilità per il P.M. di modificare l'imputazione fino alla pronuncia della sentenza di primo grado
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato che, alla luce delle modifiche di procedibilità introdotte dal d.lgs. n.150/2022, il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per fatti commessi anteriormente alla modifica normativa e che, in mancanza di querela, va emessa sentenza in rito che dichiari non doversi procedere. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'aggravante prevista dall'art. 625, n.7 c.p. (commesso su cosa destinata a pubblico servizio) non può astrattamente ricomprendere la manomissione del contatore di energia elettrica: il contatore non è una cosa destinata a pubblico servizio né l'energia sottratta era destinata a una pluralità indefinita di soggetti, trattandosi di consumo riferibile alla singola utenza. Poiché l'aggravante non può essere configurata, non opera la procedibilità d'ufficio e la decisione del Tribunale di non procedere per difetto di querela non è censurabile
Norme richiamate
art. 625 c.p., n. 7 (aggravante)
L'aggravante per fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio non si applica alla manomissione del contatore di energia elettrica, perché il contatore serve a misurare il consumo per la singola utenza e l'energia sottratta non era destinata a una pluralità indefinita di soggetti
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La modifica che rende alcuni reati procedibili a querela impone al giudice di accertare l'esistenza della querela anche con riferimento a fatti commessi anteriormente alla modifica normativa
art. 2, quarto comma, cod. pen.
In forza di tale principio il giudice deve verificare l'esistenza della condizione di procedibilità (come la querela) quando la norma lo richiede
Massime di principio
- La qualificazione di "cosa destinata a pubblico servizio" va valutata in base alla destinazione a soddisfare esigenze generali della collettività; strumenti di misura posti al servizio della singola utenza (es. contatore) non rientrano in tale nozione
- Se la legge rende un reato procedibile a querela (anche per fatti commessi prima della modifica), il giudice è tenuto ad accertare la presenza della querela; in sua mancanza deve dichiarare non doversi procedere
- Il pubblico ministero può modificare le contestazioni fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, ma non può far valere un'aggravante che, in concreto o astrattamente, non sia configurabile per far derivare la procedibilità d'ufficio
- In ipotesi di difetto della condizione di procedibilità (querela), il processo si conclude in rito e il giudice non prosegue in accertamenti sul merito se l'aggravante che trasformerebbe la procedibilità non è applicabile
- Nelle fattispecie di furto mediante manomissione del contatore occorre distinguere tra l'energia sottratta (uso individuale e pagamento eluso) e beni destinati a pubblica utilità; la mera lesione/alterazione del misuratore non implica automaticamente la destinazione al pubblico servizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2771/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2772/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2773/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2774/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2777/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2779/2024 del 23/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →