Sentenza n. 6242/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministero dell’Interno del 02/12/2019, notificato in data 29/01/2020, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto: eccesso di potere per mancata valutazione delle proprie condizioni di vita, familiari e sociali e per abuso della discrezionalità; difetto di motivazione; violazione di legge per omesso preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio, a seguito di un'ordinanza istruttoria, il Ministero ha depositato con modalità riservate la documentazione informativa posta a fondamento del diniego. Da tale documentazione è emerso che il richiedente era recentemente comparso in contesti collegati al radicalismo islamico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha ritenuto che l'omissione del preavviso fosse giustificata dalla natura riservata degli elementi posti a fondamento del diniego, non ostensibili all'interessato. Ha inoltre richiamato, per il caso ratione temporis applicabile, l'orientamento secondo cui l'omesso preavviso non determina l'illegittimità quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, escludendo l'applicazione retroattiva delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 76/2020 agli artt. 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem mediante rinvio all'informativa dei servizi di sicurezza, senza necessità di riportarne analiticamente il contenuto, poiché una disclosure più ampia avrebbe potuto compromettere la sicurezza nazionale e l'attività preventiva degli organismi informativi. Gli atti classificati possono essere esaminati dal giudice con modalità idonee a preservarne la riservatezza, assicurando il diritto di difesa senza estrazione di copia. Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato sono state ritenute attendibili e idonee a fondare una valutazione prognostica di pericolo; in questo ambito è sufficiente anche una situazione di dubbio qualificato e non è richiesta una certezza oltre ogni ragionevole dubbio. L'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza è recessivo rispetto all'esigenza di tutela della sicurezza della Repubblica, anche in ragione degli effetti politici e internazionali connessi alla naturalizzazione. Il TAR ha quindi escluso i vizi di istruttoria, motivazione e valutazione discrezionale, ritenendo il diniego sorretto da adeguati elementi informativi e motivazionali. Ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è subordinata a una valutazione discrezionale che comprende l'assenza di elementi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto può essere omesso quando il diniego si fonda su informazioni riservate non ostensibili; nel caso esaminato, inoltre, il TAR ha applicato la disciplina ratione temporis vigente prima delle modifiche del 2020.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Secondo l'orientamento applicato, l'omissione del preavviso non inficia il provvedimento quando risulta che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; la successiva disciplina modificativa non è stata ritenuta retroattiva.
art. 3 l. 241/1990
Nel diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza, la motivazione è adeguata quando consente di comprendere l'iter logico dell'amministrazione; è sufficiente il rinvio per relationem all'informativa riservata, senza indicazione analitica di tutte le fonti e dei fatti.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Sono sottratti all'accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
art. 42, comma 8, l. 124/2007
Quando il giudice ordina l'esibizione di documenti classificati non coperti da segreto di Stato, questi sono consegnati all'autorità giudiziaria, che ne assicura la conservazione riservata e consente alle parti la visione senza estrazione di copia.
art. 6 l. 91/1992
La disposizione riguarda le ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio e non è applicabile alla domanda di naturalizzazione esaminata; anche nell'ambito richiamato, comunque, i motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica hanno rilievo ostativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati unitamente alla disciplina nazionale a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, quando emergono elementi inerenti alla sicurezza della Repubblica, l'interesse dello straniero all'acquisto dello status civitatis è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela della sicurezza nazionale e può essere legittimamente negato anche sulla base di una valutazione prognostica di pericolo, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il diniego di cittadinanza fondato su informative riservate degli organismi di sicurezza è adeguatamente motivato per relationem quando indica le ragioni ostative e consente di ricostruire l'iter logico della decisione, senza dover riportare analiticamente fatti, fonti e valutazioni la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza nazionale.
- L'omesso preavviso di rigetto può essere ritenuto legittimo quando il futuro diniego è destinato a fondarsi su informazioni classificate o comunque sottratte all'accesso, poiché l'interessato non potrebbe conoscere in modo dettagliato gli elementi riservati posti a fondamento della decisione.
- Nel giudizio amministrativo relativo a un diniego fondato su documenti classificati, il diritto di difesa può essere salvaguardato mediante l'esibizione riservata degli atti al giudice, con conservazione secondo modalità protette e visione delle parti senza estrazione di copia.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato costituiscono fonte ufficiale e, salvo specifiche ragioni contrarie emergenti dagli atti, possono fondare il giudizio prognostico dell'amministrazione sulla pericolosità del richiedente la cittadinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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