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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30303/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 627 c.p.p. e difetto di motivazione, sostenendo che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe valutato ex post la convenienza economica delle operazioni contestate anziché interpretarle alla luce delle prospettive prevedibili al momento in cui gli atti furono compiuti. In particolare si è lamentato che non si è tenuto conto delle prove e della consulenza tecnica depositate dalla difesa che avrebbero dimostrato: a) per la Cooperativa Rovido, l'esistenza di un contratto di global service già stipulato al momento della fideiussione e di un preliminare che rendeva non aleatori i vantaggi economici; b) per Atrium s.r.l., la prevedibile redditività dell'operazione immobiliare che giustificava le fideiussioni e i finanziamenti concessi dalla fallita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché censurava questioni di merito e proponeva una lettura alternativa dei fatti già valutati in sede di rinvio. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia effettivamente confrontato con gli elementi richiamati nella sentenza rescindente e abbia motivato la riconducibilità delle singole operazioni al carattere distrattivo, tenendo conto del complesso dei rapporti contrattuali (global service, preliminare e mancanza di garanzie reali) e della significativa diminuzione patrimoniale conseguente. Per quanto riguarda Atrium, la Corte ha confermato la valutazione negativa circa l'assenza di prospettive economiche tali da giustificare i successivi atti di disposizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per censurare il vizio motivazionale della sentenza di appello; la Corte ha ritenuto che la censura costituisse un appello di merito (lettura alternativa dei fatti) e quindi non proponibile in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata con riferimento al principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, può essere disposto anche il versamento a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione del merito compiuta dai giudici di merito: i ricorsi che propongono semplicemente una lettura alternativa dei dati probatori sono, di regola, inammissibili.
  • Per contestare efficacemente l'elemento motivazionale in cassazione è necessario dimostrare che la sentenza di merito non ha affrontato o ha omesso del tutto di valutare specifici e decisivi profili dedotti in appello (difetto di confrontazione reale), non limitandosi a sostenere un diverso apprezzamento del fatto.
  • Nelle vicende di bancarotta fraudolenta patrimoniale la valutazione se un atto sia economicamente giustificabile va fatta, di norma, secondo le prospettive e le informazioni prevedibili al momento in cui l'atto è stato compiuto; tuttavia il giudice di merito può valutare il contesto contrattuale complessivo e la concreta presenza o assenza di garanzie e di ricavi effettivamente realizzabili.
  • La documentazione che dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale (es. global service, preliminare) e di incassi o garanzie deve essere chiara e collocata temporalmente per provare che il vantaggio economico non fosse meramente eventuale al momento della decisione.
  • Quando le operazioni hanno prodotto una effettiva diminuzione patrimoniale della società fallita (es. rinuncia a crediti, mancanza di garanzie e iscrizione di ipoteche da parte di terzi), il giudice può legittimamente ritenere sussistente il carattere distrattivo, anche se in astratto era stata prospettata una possibile utilità economica.

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