Ordinanza n. 596/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3825 del 24 gennaio 2025, e i suoi effetti sull'istanza di rinnovo della concessione avente a oggetto pontili e passerella
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia e ha chiesto, ai sensi dell'art. 98 c.p.a., la sospensione della sua efficacia esecutiva. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello, limitandosi a rilevare che le questioni sollevate richiedono gli approfondimenti propri della fase di merito. La società ha inoltre rappresentato il rischio che la perdurante efficacia della sentenza produca conseguenze estremamente pregiudizievoli nelle more della decisione sull'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare senza formulare alcuna prognosi favorevole sull'esito finale dell'appello. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino di approfondimento nel merito e che, in via interinale, la perdurante efficacia esecutiva della sentenza possa arrecare conseguenze estremamente pregiudizievoli alla società appellante. Ha quindi sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata e ordinato al Comune di Como di rideterminarsi interinalmente, per il solo periodo necessario alla definizione dell'appello, sull'istanza di rinnovo della concessione relativa ai pontili e alla passerella. L'udienza pubblica è stata fissata per il 21 aprile 2026. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate per le peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente, nel giudizio di appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; nella fattispecie la disposizione è stata applicata per evitare conseguenze estremamente pregiudizievoli nelle more della decisione di merito e per mantenere integra la situazione controversa.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza può essere disposta quando la sua perdurante efficacia rischi di produrre conseguenze estremamente pregiudizievoli per l'appellante nelle more della definizione del giudizio.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto al solo fine di mantenere integra la situazione controversa, senza che ciò implichi una prognosi favorevole sull'esito finale dell'appello.
- Quando la sospensione della sentenza incide su un'istanza amministrativa ancora rilevante, il giudice può ordinare all'amministrazione competente di rideterminarsi interinalmente su tale istanza per il periodo necessario alla definizione dell'appello.
Come è indicizzato
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