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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06336/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stato)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto della Corte di appello che aveva confermato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, già applicata dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione. Con il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale, sostenendo che la valutazione fosse errata. Con l'unico ulteriore motivo contestava vizi di motivazione sulla richiesta subordinata di riduzione della durata massima della misura. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato e riproponeva censure già disattese in appello, trasformandosi in una richiesta di nuovo apprezzamento di fatto non consentita in materia di prevenzione. Ha inoltre ritenuto generico anche il motivo sulla durata della misura, formulato in modo assertivo e non correlato al caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13 l. 27 dicembre 1956, n. 1423

    Non citato espressamente nel testo fornito, ma la misura descritta è la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quale misura di prevenzione personale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso misure di prevenzione, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello è priva di specificità.
  • In materia di prevenzione non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di diverso apprezzamento del fatto o della pericolosità sociale, quando la censura non evidenzi una reale violazione di legge.
  • La doglianza sulla durata della misura deve essere articolata in modo concreto e correlato alle peculiarità del caso; affermazioni assertive e generiche sono inammissibili.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione legittima la condanna alle spese processuali e, se sussiste colpa nella proposizione del ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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