Cassazione Penale, Sentenza n. 26856/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per truffa aggravata (art. 640-bis c.p.). I motivi principali: 1) vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata trattazione puntuale delle censure sollevate in appello; 2) errore nel computo della prescrizione: la Corte d'Appello avrebbe adottato una diversa data di consumazione del reato (3/7/2012) rispetto a quella indicata in primo grado (gennaio 2012), senza che tale diversa data emergesse dagli atti né fosse stata oggetto di contestazione da parte del pubblico ministero, e avrebbe utilizzato documentazione acquisita fuori udienza senza contraddittorio; 3) mancata valutazione conguente della documentazione amministrativa prodotta dalla difesa in udienza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'Appello non poteva modificare la data di consumazione del reato sulla base di una richiesta inviata fuori udienza al comando della Guardia di Finanza e di una risposta non formalmente acquisita e non contraddetta dalle parti. Tale acquisizione extraprocedimentale e non confluita nel contraddittorio rendeva inutilizzabile il dato nuovo. Inoltre, anche effettuando il calcolo dei termini di prescrizione con i periodi di sospensione correttamente computati, il termine di prescrizione era comunque interamente decorso. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione (art. 129 c.p.p.). La pronuncia specifica calccoli temporali alternativi: con la data di consumazione indicata in primo grado (gennaio 2012) il termine risultava interamente decorso già il 16/07/2020; anche usando la data alternativa indicata in appello (3/7/2012) il decorso comportava l'estinzione nei termini valutati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 640-bis codice penale
Norma che incrimina la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, fattispecie per la quale era stato pronunciato il giudizio di condanna; utilizzata come descrizione del reato contestato.
art. 316-ter codice penale
Reato originariamente contestato in capo all'imputato in modo generico ("al 2011"); la Corte richiama che la modificazione della data di consumazione non può avvenire senza specifica contestazione del pubblico ministero.
art. 516 codice di procedura penale
Principio richiamato dalla Cassazione: il giudice d'appello non può modificare la data di consumazione indicata nel capo di imputazione, anche se 'aperta', se la nuova data non è oggetto di ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero.
art. 129 codice di procedura penale
Norma che legittima la Cassazione ad annullare senza rinvio quando non è possibile pronunciare una diversa e più favorevole sentenza; applicata per disporre l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Giurisprudenza della Cassazione citata
Sez. 2, n. 49177 del 17/11/2015 (Mele); Cass. S.U. n. 32 del 22/11/2000; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016 (Ganzer); Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013 (Ciaffoni); Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004 (Tricorni)
Precedenti richiamati a sostegno dei principi applicati: impossibilità per il giudice di modificare la contestazione senza intervento del pubblico ministero, e principio secondo cui la Cassazione annulla senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può modificare la data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione (anche se 'aperto') se la nuova data non è stata espressamente contestata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 516 c.p.p.; in difetto, la modifica è illegittima.
- Documenti o informazioni acquisite fuori udienza e non inserite nel contraddittorio non possono essere utilizzati per fondare una diversa ricostruzione dei fatti a discapito dell'imputato.
- Se la diversa data adottata in appello determina effetti peggiorativi non posto in discussione dall'accusa (reformatio in peius), la decisione è viziata: ogni cambiamento sull'imputazione richiede la partecipazione e la contestazione del pubblico ministero.
- Il calcolo del termine di prescrizione deve tenere conto delle sospensioni previste; anche a fronte di dubbi sulla data esatta di consumazione, il giudice deve verificare se comunque il termine è decorso e, se l'unica conseguenza possibile è l'estinzione, la Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe evidenziare tempestivamente l'assenza di contraddittorio rispetto a elementi nuovi acquisiti in appello e richiedere l'esclusione di prove acquisite extraprocedimentalmente o la rinnovazione con rispetto del contraddittorio.
- Quando la pronuncia d'appello fonda la propria decisione su atti o chiarimenti non acquisiti in udienza, il vizio è rilevante e può determinare l'annullamento della sentenza, specialmente se ne deriva l'estinzione del reato per prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26780/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26786/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26787/2022 del 12/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →